1)
La
Corte Europea di Giustizia- sua natura.
La Corte
di Giustizia e' un giudice di legittimità, specie dopo l'istituzione del
Tribunale di primo grado decisa con deliberazione del Consiglio 24 ottobre 1988
n.88 /591 CECA, CE.
Ha sede
in permanenza a Lussemburgo ed e' composta da 15 giudici nominati di comune
accordo dai governi sulla base di designazioni che si riferiscono non alla
nazionalità, ma alla qualifica del giudice stesso.
La
dicotomia Tribunale- Corte ha sollevato lamentele per l’ambiguità del tipo di
protezione giurisdizionale nel sistema comunitario. Da una lettura delle
pronunce dei due organi, emerge comunque la possibilità di richiedere,
attraverso i ricorsi, l'annullamento di atti comunitari vincolanti o ricorsi in
carenza, cioè contro il comportamento omissivo delle istituzioni comunitarie; o
anche ricorsi per responsabilità extra contrattuale della Comunità, nel qual
caso è chiaro che legittimato a ricorrere alla Corte possono essere uno Stato,
un'istituzione comunitaria, o qualsiasi soggetto che lamenti una lesione.
Resta
comunque fermo che la Corte diventa una specie di giudice costituzionale in
quanto ad essa sono riservati di problemi di legittimità oltre a quelli
previsti dall'articolo 234 del Trattato della Unione Europea.
***
2)
Giurisdizione non contenziosa della Corte
Anche
per la Corte, come per l’agenzia delle entrate, della quale abbiamo parlato in http://immobiliestero.blogspot.com/2012/02/contrastare-legalmente-livie.html
è prevista una sorte di “interpello”, e cioè una competenza non contenziosa di
esprimere pareri consultivi non solo per il Parlamento Europeo, ma anche per le
Nazioni Unite.
Si
tratta di pareri che naturalmente non possono essere dati se non nei limiti
dell'area territoriale e delle competenze della Corte relative agli stati
membri. Vi è stata, infatti, una prassi al riguardo nel senso che la stessa O.C.S.E.
ha chiesto pareri alla Corte e viceversa, e che la Corte si sia avvalsa, sulla
base dei principi di diritto internazionale, di una competenza generale che
riguarda appunto i soggetti di diritto internazionale.
***
4) I
ricorsi al Tribunale e alla Corte: la competenza.
Entrando nel vivo della competenza per materia degli organi in esame sul
sito della Comunità Europea troviamo elencati i motivi di impugnativa che
devono essere presenti in un ricorso. http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_it.htm
La materia riecheggia quella dei nostri tribunali amministrativi, ma
soprattutto per quanto riguarda il caso che ci occupa, ossia la IVIE, l’imposta
sugli immobili all’estero, troviamo conferma della possibilità di inoltrare ricorsi per quegli atti normativi o
regolamentari emanati dallo Stato e dalle sue istituzioni quando questi violino
uno dei trattati istitutivi della Comunità.
Riferiamo
ai tre trattati CECA, CEEA, e CE: tutti e tre prevedono che all'interno degli
Stati non possano essere emanate norme in violazione di essi.
Si
tratta di far valere i vizi della illegittimità, della incompetenza e dello
sviamento di potere; le classiche patologie di vizi che ritroviamo nel campo
del diritto amministrativo.
***
5) segue-il
ricorso: i motivi.
Nel
ricorso devono essere ben chiariti i motivi, relativi non solo agli atti delle
istituzioni comunitarie, ma anche l'attività interna degli Stati, e cioè anche
gli atti legislativi, che non siano conformi alla legislazione comunitaria.
Il
ricorrente dovrà esaminare l'atto dell'istituzione da impugnare, in modo da
rilevare se è viziato da illegittimità, eccesso di potere, o altro; ma la
questione essenziale è che l’atto impugnabile deve colpire direttamente o
indirettamente l'interessato.
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6) segue- in caso di incompetenza.
Se
l'interessato adisce il Tribunale in luogo della Corte, e viceversa, il ricorso
viene rimesso dal cancelliere o dallo stesso Tribunale o dalla stessa Corte
all'organo competente. Ciò in quanto la sentenza che afferma l'incompetenza
consente un nuovo ricorso.
***
7) segue-
le parti del procedimento.
La sedi
della Corte di Giustizia e del Tribunale sono come detto a Lussemburgo. Ivi gli
Stati e le istituzioni della Comunità sono rappresentati da un agente nominato
per ciascun stato. Il ricorrente deve essere rappresentato da un avvocato
regolarmente iscritto nell'albo professionale di uno dei paesi facenti parte
dell'unione europea.
I
giudici poi, dal canto loro, godono dell'immunità.
L’avvocato
che rappresenta un privato, una società, od un organismo avente personalità
giuridica, adisce la Corte mediante istanza trasmessa al cancelliere che è
nominato dal presidente del Tribunale per un periodo di sei anni e può essere
rinominato.
***
8)
segue- gli elementi del ricorso.
L'atto
introduttivo del giudizio –il ricorso- deve contenere:
- il
nome e il domicilio del ricorrente;
- la
designazione della parte contro di cui il ricorso è proposto;
- l'oggetto
della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti;
- le
conclusioni del ricorrente;
- l'indicazione
di eventuali prove.
Deve
inoltre contenere l'elezione di domicilio nel luogo dove ha sede il Tribunale
con l'indicazione del nome della persona che viene autorizzata a ricevere tutte
le notifiche e ne ha fatto accettazione.
Nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è pubblicato un avviso che indica la
data d’iscrizione dell’atto introduttivo, il nome ed il domicilio delle parti,
l’oggetto della controversia, nonché le conclusioni dell’atto introduttivo ed i
motivi principali addotti.
Nel
termine di un mese dalla notifica del ricorso, il convenuto deve presentare un
controricorso contenente il proprio nome e domicilio, nonché gli argomenti di
fatto e di diritto invocati in opposizione al ricorso, le conclusioni e
l’eventuale offerta di prove.
Il
ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica del
ricorrente e da una controreplica del convenuto, con termine per deposito atti
fissati dal Presidente.
La
procedura si conclude con una sentenza, pronunciata in pubblica udienza previa
convocazione delle parti, che provvede anche sulle spese ed ha efficacia
esecutiva nel giorno in cui è pronunciata.
Nel caso che ci occupa uno dei motivi che sicuramente andrà indicato
nel ricorso, per avere l’annullamento della IVIE, è la contrarietà ai principi
del trattato di funzionamento dell’Unione Europea, ed in particolare la
violazione dell’art 63 in base al quale sono “viziate tutte le restrizioni ai
movimenti di capitali tra stati membri, nonché tra stati membri e paesi terzi”.
Ed in conclusione “Se il ricorso
è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l’atto
impugnato”. (art 231 del trattato).
Per il testo normativo del trattato rinviamo a questo link
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