il ricorso alla Corte di Giustizia contro l'IVIE

Se si voglia perseguire la strada dell'impugnativa del ricorso alla Comunità Europea per contrarietà della imposta al Trattato istitituivo della Comunità e ad altre convenzioni bilaterali, il singolo assistito da un avvocato dovrà inoltrare un ricorso. Eccone i motivi.
L'atto introduttivo del giudizio –il ricorso- deve contenere:

- il nome e il domicilio del ricorrente;

- la designazione della parte contro di cui il ricorso è proposto;

- l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti;

- le conclusioni del ricorrente;

- l'indicazione di eventuali prove.

Deve inoltre contenere l'elezione di domicilio nel luogo dove ha sede il Tribunale con l'indicazione del nome della persona che viene autorizzata a ricevere tutte le notifiche e ne ha fatto accettazione.

Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è pubblicato un avviso che indica la data d’iscrizione dell’atto introduttivo, il nome ed il domicilio delle parti, l’oggetto della controversia, nonché le conclusioni dell’atto introduttivo ed i motivi principali addotti.

Nel termine di un mese dalla notifica del ricorso, il convenuto deve presentare un controricorso contenente il proprio nome e domicilio, nonché gli argomenti di fatto e di diritto invocati in opposizione al ricorso, le conclusioni e l’eventuale offerta di prove.

Il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica del ricorrente e da una controreplica del convenuto, con termine per deposito atti fissati dal Presidente.

La procedura si conclude con una sentenza, pronunciata in pubblica udienza previa convocazione delle parti, che provvede anche sulle spese ed ha efficacia esecutiva nel giorno in cui è pronunciata.

Nel caso che ci occupa uno dei motivi che sicuramente andrà indicato nel ricorso, per avere l’annullamento della IVIE, è la contrarietà ai principi del trattato di funzionamento dell’Unione Europea, ed in particolare la violazione dell’art 63 in base al quale sono “viziate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra stati membri, nonché tra stati membri e paesi terzi”.

Ed in conclusione “Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato”. (art 231 del trattato).


2 commenti:

  1. Buongiorno Maria Giovanna, sono Ermanno, come va? Ci sono novità dal fronte IVIE, com'è finita col ricorso alla Corte Europea? Saluti!

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  2. Buongiorno Maria Giovanna, sono Ermanno, come va? Ci sono novità dal fronte IVIE, com'è finita col ricorso alla Corte Europea? Saluti!

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