tassazione immobili vincolati


COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PARMA
22.6.2000 - est. Cellurale

Fatto
Con distinti avvisi di rettifica e liquidazione della maggiore imposta in data 29.4.1998 notificatosi a..................... e .............quali coeredi della de cuius.....................l'Ufficio del Registro di Fidenza rettificava il valore dei seguenti beni immobili: A) parco antistante la Rocca di ............................... da L. 12.100.000 in L. 67.425.000; B) fabbricati diversi comprensivi della suddetta Rocca da L. 338.050.000 in L. 1.229.850.000; C) complesso immobiliare comprovante caseificio, stagionatura e da L. 235.000.000 in L. 2.61.450.000; D) fabbricato in Milano da L. 46.000.000 in L. 54.280.000.
Entrambi i suddetti eredi proponevano ricorso per gli stessi motivi: 1) omessa motivazione dei suddetti avvisi, consistendo la stessa allegata in copia non sottoscritta, per di più facente riferimento ad altra perizia non allegata; 2) mancata applicazione agli immobili vincolati in quanto "di interesse storico o artistico" della L. 154/88 in relazione all'art. 11 c. 2 L. 413/91 secondo cui il reddito degli stessi va determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo prevista per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, e non quelle risultanti dalla revisione disposta con DM 20.1.90 e 27.9.91; 3) nel merito: il parco, vincolato e inedificabile, è un accessorio della Rocca, e non poteva quindi essere valutato separatamente; la Rocca e le pertinenze della stessa hanno interesse storico e artistico, per cui la L. 1089/39 le esclude dall'attivo ereditario, inoltre l'INVIM è ridotta al 25% ai sensi dell'art. 25 DPR 543/72, e i valori dichiarati non potevano essere rettificati in aumento essendo stati dichiarati in misura eccessiva; caseificio e pertinenze sono dismessi e inutilizzabili e hanno solo un valore di documento storico; ai fini INVIM, infine, i valori accertati non possono farsi risalire al 31.12.92 in quanto nel frattempo si è avuta una notevole rivalutazione dei valori immobiliari.
L'Ufficio resisteva alle opposizioni come da nota controdeduttiva in data 22.9.98. Assumeva anzitutto di avere compiutamente assolto l'onere di motivazione attraverso l'individuazione dei presupposti materiali e giuridici cui è correlata la pretesa tributaria, escludendo che la stima UTE sia priva di efficace probatoria o di certezza circa la sua provenienza per la mancanza di sottoscrizione sulla copia allegata all'avviso notificato.
Quanto all'applicazione della L. 154/88 invocata dai ricorrenti, escludano in questo non soggetto ad alcun vincolo, per gli altri sosteneva che la normativa di cui alla Legge citata, coordinata con l'art. 11 della L. 413/91, fosse applicabile ai soli fini delle Imposte dirette e dell'ICI, e non in caso di imposta di registro o di successione; nel merito, infine, contestava tutte le argomentazioni dai ricorrenti analizzando specificamente i singoli cespiti in esame.
Diritto
Questa Commissione, esaminati all'odierna udienza gli atti e i documenti e sentite le parti, dopo aver disposto la riunione dei due procedimenti stante l'identità dell'atto impugnato, del petitum e dalla causa causa petendi, ritiene infondata la questione preliminare sollevata dai ricorrenti in merito all'assurda omessa motivazione dell'atto impugnato a causa del rinvio alla stima UTE allegata in copia in quanto sprovvista di sottoscrizione e facente riferimento ad altra perizia non allegata.
In proposito risulta più convincente la tesi dell'Ufficio, sorretta dalla giurisprudenza dallo stesso citata, secondo cui anzitutto è possibile per lo stesso di avvalersi di tale tipo di stima, in secondo luogo perché, essendo stata questa allegata all'atto, i ricorrenti erano bene in grado di conoscerne il contenuto.
Quanto alla mancata sottoscrizione, va condivisa la tesi dell'Amministrazione secondo cui questa, con il richiamo della stima UTE, ne ha fatto proprie le argomentazioni in essa svolte, facendole divenire parte integrante dell'avviso oggetto dei ricorsi.
La motivazione per relationem costituisce strumento processuale pienamente legittimo, ove correttamente applicata, come insegna la prevalente giurisprudenza, e incombe sul ricorrente l'onere di provare l'eventuale difformità o non autenticità della copia rispetto all'originale della stima, avendo in proposito la più ampia possibilità di controllo e raffronto.
Fondata risulta invece la tesi dei ricorrenti circa l'applicabilità della L. 154/88, coordinata con le altre norme da essi richiamata, in caso di reddito di immobili riconosciuti "di interesse storico o artistico". Tale reddito, secondo la giurisprudenza citata dai ricorrenti, che appare ben più convincente rispetto alle tesi in contrario svolte dall'Ufficio, deve essere determinato mediante l'applicazione per la zona censuaria nella quale è collegato il fabbricato, e detto reddito deve essere assunto a parametro di riferimento per la determinazione del valore catastale di cui all'art. 53 c. 4 DPR 131/86 nell'ipotesi di trasferimento degli immobili medesimi.
Prive di pregio, in proposito, senza bisogno di approfondire motivazioni, risultano le argomentazioni dell'Ufficio secondo cui "il contribuente per taluni cespiti non ha neppure citato la L. 154/88 e per altri ha fatto riferimento ad essa esclusivamente ai fini della determinazione del numero dei vani" e "in ogni caso i valori dichiarati sono risultati sempre inferiori a quelli catastali".
Quanto poi alla tesi secondo cui le modalità di calcolo prevista dall'art. 11 L. 4/3/91 debbono trovare applicazione unicamente ai fini delle imposte dirette, e non lo possono invece ai fini dell'imposta di registro o di successione, ciò viene contraddetto dalla stessa lettera della norma, che non prevede alcuna distinzione né preclusione fra i diversi tipi di risposta.
Passando all'esame del merito, fuori discussione la classificazione fra i beni di interesse storico e artistico della Rocca e del parco antistante, va per essi applicata, alla luce delle considerazioni che precisano, la tariffa d'estimo prevista dal 2 comma dell'art. 11 della L. 413/91, cioè, come si è sopra riportato, la minore fra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.
Per i beni in esame va altresì accolta l'istanza dei ricorrenti e che l'ammontare dell'INVIM sia ridotto al 25%, non avendo l'Ufficio dimostrato di avervi provveduto.
Va invece disattesa la doglianza dei ricorrenti di avere l'Ufficio provveduto alla valutazione del parco distinta da quella della Rocca, di cui costituisce un accessorio pertinenziale vincolato è inedificabile, quindi neppure suscettibile di valutazione al valore reale. E' convincente la replica dell'Ufficio secondo cui lo stesso non avrebbe nemmeno potuto provvedere diversamente in quanto vincolato al contenuto della dichiarazione e all'individuazione catastale. In ogni caso gli elementi richiamati dai contribuenti in ordine all'inedificabilità e alle particolari caratteristiche dei luoghi erano stati presi in considerazione anche nella stima UTE e una valutazione separata non avrebbe modificato i valori rettificati.
Per quanto riguarda i locali in ....................... adibiti a caseificio, stagionatura e porcilaia, ancorché non più utilizzati, la valutazione può ritenersi congrua in quanto la perizia è stata redatta solo cinque anni prima dell'apertura della successione, quindi non in epoca remota. Dev'essere altresì escluso che a tali immobili possa essere attribuito un qualche interesse storico o artistico.
Relativamente, infine, all'immobile sito in Milano, non soggetto ad alcun vincolo e quindi sottratto all'applicazione della L. 154/88, non vi è motivo per disattendere quanto asserito al riguardo dall'Ufficio, e cioè che esso "ha proceduto alla valorizzazione secondo i certificati catastali inviati dall'UTE di Milano conformemente a quanto chiesto dal contribuente con istanza di classamento inoltrata all'Ufficio competente".
Stimasi equa l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti limitatamente ai motivi concernenti l'applicazione delle Leggi 154/88 e 413/91 per quanto riguarda la Rocca di ............................. e il parco antistante.
Li rigetta relativamente ai restanti cespiti esaminati in premessa.
Spese compensate.
(Omissi

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