cv avv. maria giovanna villari

Napoli 25.4.68
Studio
Via Fiorelli 14 80121 Napoli
tel/fax +39 081 665870
mail mgvillari@libero.it
skype:  maria.giovanna.villari
LAUREA - DIPLOMI - CARICHE
- 1987 - Diploma di maturità classica al liceo Umberto 1° di Napoli con 42/60;
- 1991- laurea in giurisprudenza alla Federico II di Napoli con 110/110 e una tesi in diritto del lavoro dal titolo "il lavoro flessibile in Italia e all'estero", relatore Raffaele De Luca Tamajo;
-1993- toga d'onore all'esame di avvocato classificandosi al primo posto agli scritti con voti 45/50, 45/50 e 45/50 e seconda in complessivo, ricevendo la toga intitolata al prof. Raffaele Cicala;
-1993- diploma di specializzazione in diritto commerciale con tesi su il fondo patrimoniale;
-1995- diploma di specializzazione in diritto civile con tesi su l'adempimento del terzo;
-2005- superamento dell'esame di promotore finanziario;
-2005- certificazione EFA, European Financial Advisor;
-2007- consigliere nazionale dell'ANF;
-2008- fondatrice della Associazione "Le Quattro Pareti", specializzata in arte contemporanea.
-2011- consigliere regionale dell'ADSI, associazione dimore storiche italiane, sede Campania.
-2015 -  mamma di Guido.
-2017 -  responsabile eventi nel direttivo associazione  "Paziente con me".
-2018 - incarico Consiglio Ordine Avvocati di Napoli per la commissione ADR.
-2018 - membro commissione responsabilità professionali diretta da avv. Alessandro Gargiulo.
-2020 - abilitazione all'esercizio della professione di amministratore di condominio rilasciata dall'associazione Nazionale ANACI
-2020 Consigliere dello sci club Ventiventi, associazione sportiva dilettantistica di sci.
-2022 - socia con le 4 pareti associazione senza scopo di lucro, della associazione Rete delle Culture, con sede in Roma.

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ESPERIENZA PROFESSIONALE
dal 1995 al 1997, studio legale Villari; dal 1997 al 2000 studio legale Minervini con il prof. avv. Gustavo Minervini;
Dal 2000 al 2001 Studio di diritto internazionale di Verusio e Cosmelli a Roma; quindi rientro a Napoli presso lo studio legale Villari.
Ambiti e specializzazione.
L'avv. Maria Giovanna Villari è specializzata in diritto dell'espropriazioni avendo curato un lungo contenzioso contro il Comune di Ischia (NA), curando il recupero dei crediti degli espropriati. 
-E' specializzata in diritto finanziario avendo conseguito il diploma di promotore finanziario e la certificazione EFA -european financial advisor- con competenze su prodotti e servizi finanziari per i quali si aggiorna costantemente ai fini del mantenimento della certificazione. A tal proposito segnala il successo nell'ottenimento presso il Tribunale di Napoli dell'annullamento  di contratti di investimento controversi come quelli relativi all'acquisto di bond argentini e prodotti come i MY WAY e For You del banco Monte Paschi.
-Si è occupata anche delle dimore storiche in Italia, essendo stata consigliera della Associazione ADSI Campania, e del sistema di tassazione degli immobili in Italia e all'estero, curando ricorsi alla commissione europea avverso la controversa IVIE (imposta sugli immobili all'estero).
-Ha scambi di competenze professionali con società leader del settore per il recupero della doppia tassazione degli strumenti finanziari all'estero, calcolando il sistema di recupero del surplus tassato dal paese di residenza che abbia stipulato trattati e convenzioni internazionali per evitare che uno strumento finanziario sia tassato nel paese di emissione e in quello di residenza dell'acquirente dello strumento finanziario stesso.
-Parla e scrive inglese, francese e spagnolo.
-Dall'anno 2006 si occupa anche delle 4 pareti, spazio d'arte sito a Napoli alla via Fiorelli 12/d su strada, dove tiene con cadenza quadrimestrale mostre di artisti napoletani, italiani ed esteri nel campo dell'arte contemporanea. www.le4p.com. Le Quattro Pareti fanno oggi parte dell'associazione Rete delle culture con sede a Roma, che ha raccolto 100 associazioni nell'ottica della partecipazione ai vantaggi offerti dalla normativa del terzo settore.
-Il 21 dicembre 2018 ha concluso la partecipazione alla commissione della Responsabilità professionale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli.
-Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della amministrazione condominiale presso l'associazione nazionale ANACI per l'anno 2019 -2020.
- 2021 ha conseguito il diploma di redazione del ricorso in Cassazione.
-Dal 2020 al 2022 è consigliera dell'associazione sportiva SCI CLUB 2020, con sede in Roma.

Curriculum Vitae Avv. Carlo Villari











 

NOTIFICHE ESTERE

cura|gestione
notifiche estere


Ci siamo specializzati in notifiche all'estero:

1- traduzione

2- traduzione giurata


3- invio a paese UE o non UE

Passaporto genitori separati

Passaporto, l. 1185/67  

Secondo l’art. 3 della Legge 21/11/1967, n. 1185 (come modificato dall’art. 24 della Legge 16/01/2003, n. 3), i coniugi separati con figli minori per ottenere il passaporto devono ottenere i consenso dell’altro coniuge. Questo consenso è richiesto ad esclusiva tutela dei minori, al fine di evitare, ad esempio, che il genitore tenuto a versare gli assegni di mantenimento si trasferisca all’estero, rendendosi irreperibile e privando i figli minori del necessario sostentamento.
Tuttavia, poiché la limitazione alla libera circolazione di una persona non può avvenire se non per seri e comprovati motivi di gravità (legati appunto alla tutela dei figli minori), sarà necessario ricorrere al Giudice tutelare per farti rilasciare il consenso al rilascio del passaporto in luogo dell’altro coniuge, consenso che potrà essere negato solo ed esclusivamente in presenza di gravi e comprovati motivi.
Quindi, se la moglie ha negato il consenso solo per dispetto e volendosi trascorrere solo qualche giorno di vacanza all’estero, non ci sono ragioni plausibili perchè il Giudice tutelare possa negare il consenso ad ottenere il documento necessario per l’espatrio.
2-giurisprdudenza.
Cassazione civile, sez. I , 05 febbraio 2013, n. 2696 - Pres. Vitrone - Est. Bernabai.
Autorizzazione al rilascio del passaporto al Minore – Provvedimento vincolato – Esclusione – Interesse del minore.
L'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore, su richiesta di un genitore, senza l'assenso - o contro la volontà dell'altro coniuge - non può considerarsi provvedimento vincolato, a fronte di un diritto soggettivo non soggetto a limiti. Al contrario, è subordinata alla valutazione dell'interesse del minore; così come ogni altro provvedimento ordinario attinente all'affidamento dei figli minori, assunto in sede di separazione personale dei coniugi: di cui, del resto, costituisce un aspetto rilevante, data la sua strumentalità alla disciplina dei tempi e modi di permanenza presso ciascuno dei genitori.

3-come richiedere il passaporto: la domanda
 E’ competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, se il minore risiede all’estero è competente l’autorità consolare del paese di residenza.
La domanda va avanzata per mezzo di domanda in carta semplice, allegando: verbale di separazione o sentenza di divorzio; ogni documentazione da cui risulti l’impossibilità di acquisire il consenso (es, certificato irreperibilità).
Copia conforme dell’autorizzazione viene consegnato all’interessato affinché lo depositi in Questura, che a sua volta, rilascerà il passaporto. Nel caso in cui il minore risieda all’estero le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal Console.
avv. Maria Giovanna Villari 

tasse e compensazione di crediti

                                                                                             
In presenza di somme iscritte a ruolo derivanti da debiti aventi natura diversa da quella erariale ( ad esempio ICI, contributi previdenziali INPS per dipendenti, artigiani, commercianti, etc) non è preclusa la compensazione nel modello F24 tra credito
erariale spettante e i tributi dovuti.

Il Sole 24 Ore

Compensazione anche retroattiva (Breve, pag. 34)
Con sentenza n. 23787 del 24.11.2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che la compensazione tra crediti e debiti tributari era ammessa anche prima dell’entrata in vigore dello Statuto del contribuente, in quanto si tratta di un principio immanente dell’ordinamento


Sergio Trovato
del 01/08/2012
La compensazione tra crediti e debiti fiscali è un principio immanente nell'ordinamento italiano anche prima della sua codificazione avvenuta nel 2000 con l'emanazione dello Statuto dei diritti del contribuente. È infatti ammessa la compensazione tra debiti e crediti di natura tributaria nonostante non sia stato ancora emanato il regolamento attuativo. Qualora il contribuente provi di avere un credito nei confronti del fisco, il giudice può disporre la compensazione in sede giudiziale e annullare la cartella di pagamento con la quale viene richiesto il pagamento di un tributo da parte dell'amministrazione finanziaria. Lo ha stabilito la Commissione tributaria di primo grado di Trento, prima sezione, con la sentenza n. 81 del 19 giugno 2012.L'articolo 8 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) prevede che l'obbligazione tributaria possa essere estinta anche per compensazione. La norma, però, demanda ad appositi regolamenti la disciplina dell'istituto, ferme restando in via transitoria le disposizioni già vigenti. Per il giudice tributario, non si può negare al contribuente un diritto riconosciutogli dalla legge solo perché, a distanza di dodici anni, il ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora ritenuto di emanare i regolamenti di esecuzione. Infatti, «ove si dovesse ritenere che l'operatività della compensazione sia condizionata dai regolamenti amministrativi, si verrebbe a ritenere che la disciplina della compensazione sarebbe rimessa non alla legge, ma a regolamenti, cioè ad atti amministrativi». Inoltre se il fisco continua a incassare, pur essendo debitore nei confronti del privato, si viene a trovare nella disponibilità di somme che non gli sono dovute, «con evidente lesione anche del principio di capacità contributiva». Quindi, anche in sede giudiziale, possono essere applicati i principi che disciplinano la compensazione e, in particolare, l'articolo 1243 del Codice civile che «consente al giudice di sospendere la condanna per il credito liquido, fino all'accertamento del credito opposto in compensazione».Nella pronuncia viene richiamato l'orientamento della giurisprudenza sulla questione sia favorevole che contrario all'operatività della compensazione. In un primo momento la Cassazione (sentenza 12262/2007) aveva escluso che il contribuente potesse estinguere per compensazione crediti e debiti fiscali, riconoscendo all'articolo 8 la natura di disposizione programmatica. Dunque, improduttiva di effetti in assenza del regolamento attuativo. Con la sentenza 23787/2010, invece, la Suprema corte mostra una maggiore apertura sull'ammissibilità della compensazione nel rispetto delle regole della «bona fide» e della correttezza, quali principi cardine dell'attività amministrativa. Anche la Commissione tributaria provinciale di Parma (sentenza 37/2009) ha ritenuto legittima l'istanza di compensazione tra i crediti esposti in cartella e quelli maturati dal contribuente verso l'Erario.


 






 

EREDITà E PRETERMISSIONE DI EREDI NECESSARI


Esecuzioni immobiliari- vicende

Titolo che diventa inefficace


......Viceversa, deve dichiararsi inammissibile in questa sede non solo la domanda del debitore esecutato (a cui hanno aderito gli intervenuti B. F.lli S.r.l., MARTINI S.p.a., F.P. MANGIMI S.r.l. e PAVEN S.r.l.) diretta a far accertare l’inefficacia e/o la nullità del pignoramento, poiché tendente ad ottenere una statuizione riservata al Giudice dell’opposizione all’esecuzione già radicata, ma anche la domanda del creditore pignorante volta ad ottenere la sospensione delle procedura esecutiva, poiché si tratta di pretesa già disattesa dal G.E. con una decisione mai fatta oggetto di reclamo, neppure in via incidentale.....

ivie e europa e america

l'espertorisponde

tasse sulla casa e immobili storici vincolati:dall’Ici, all’ Imu, alla Tares, alla Service Tax, all'Ivie e alla comparazione con la Francia

1. Politica e tassazione degli immobili anche vincolati, gli ultimi tre anni NOMI e SIGLE In soli tre anni si è assistito allo stravolgimento del sistemazione tassazione casa. Dietro un imperativo opportunamente nascosto che la stessa proprietà della casa è un furto. Sembra di far rivivere Proudon e ahimè perfino Bettino Craxi che un po’ pappagallescamente per guadagnare facili consensi popolari soprattutto negli ambienti In declamò: la proprietà è un furto. E furono distribuite copie del libro di Proudon la proprietà è un furto. Molte cattedre universitarie fecero fare tesi di laurea sull’argomento. ***
  A) Dicembre 2011
 Decreto “Salva Italia” Ripercorrendo le tappe fondamentali degli interventi impositivi sulla casa, ritroviamo primo tra tutti il Decreto “Salva Italia”, con il quale nel dicembre 2011 si è scelto di colpire la categoria di coloro che hanno una sola casa, e coloro che avendone anche più di una, già pagavano per tutte le loro abitazioni ad eccezioni di quelli da essi dedicata a prima casa. Questa è stata la grossa trasformazione, ed è stata una trasformazione di carattere politico nel senso di attualità, ma soprattutto di carattere ideologico. Il risultato è stato quello di toccare il sistema produttivo non statalizzato dei possessori di case che tradizionalmente versano tasse allo stato e non ricevono invece contributi, né beneficiano di speciali detrazioni o deduzioni. Il sistema di sanatoria però facendo pagare la prima casa nella forma che abbiamo descritto non ha retto al mugugno dell’80% e più degli italiani che posseggono una casa, gran parte dei quali sono i possessori non della prima casa, come erroneamente si sintetizza, ma di una casa.
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B) Agosto 2013 Abolizione Imu
Dai grandi malumori con il governo di larghe intese PD e PDL si è raggiunto l’accordo per l’abolizione dell’IMU sulla prima casa. Un correttivo certamente, ma che non altera fino in fondo un’ideologia politica retrò, che pretende di colpire tutti i sistemi produttivi non statalizzati come i possessori delle case, i produttori che commerciano mezzi e in definitiva producono ricchezza, in un’operazione che si può sintetizzare con l’invettiva “dagli al ricco”.
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2. Stock complessivo del patrimonio immobiliare in Italia: prime riflessioni
  Decidendo di voler fotografare l’Italia nel suo patrimonio immobiliare e nelle sue differenze di luoghi e di categorie e ripercorrere, il sistema tassazione, possiamo prendere alcuni dati gentilmente offerti dalla Agenzia delle Entrate. In particolare possiamo suddividere le tre zone italiane e la percentuale della localizzazione degli immobili di Nord, Sud e Centro Italia. Guardando la fotografia ci viene di osservare che la pubblica amministrazione ha scelto di tassare la casa ricorrendo agli studi effettuati da agenzie immobiliari specializzate impegnate negli anni soprattutto a ricercare i valori medi delle abitazioni e la loro suddivisione per classi catastali e per fasce di reddito. L’Imu, constatiamo infatti, è nata forte dell'esistenza di valori catastali, ed altro non è stata se non l'operazione di rivalutazione del 5% della rendita catastale e moltiplicazione della rendita rivalutata per un coefficiente (moltiplicatore) variabile a seconda della tipologia di immobile identificata dalla categoria catastale e al corrispondente valore. . RIVALUTAZIONE RENDITA CATASTALE . MOLTIPLICAZIONE DELLA RENDITA RIVALUTATA X COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE VARIABILE A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE (CATEGORIA CATASTALE) Ecco quindi le 11 classi catastali. Proseguendo nello studio osserviamo come il 2012, forte della reintroduzione dell’imposta sulla prima casa, sotto forma di IMU (imposta municipale propria), ci ha dato la possibilità di calcolare per la P.A. e ricostruire da parte di associazioni o confederazioni sindacali (vedi la UIL) i dati relativi al gettito in milioni di euro. In particolare si è ricostruito che dei 20 milioni di euro circa, provenienti dal gettito della imposta, il maggior peso provenisse da abitazioni civili A/2, economiche A/3 e popolari A/4. In particolare l’allegata tabella in estratto è reperita in rete nelle banche dati dello studio "rapporto osservatorio UIL servizio politiche territoriali". Ancora è stato possibile rivenire dati di reddito medio e gettito proveniente dall’imposta. Ci pare di vedere come la un percettore di reddito medio da 10.000 a 26.000 euro rappresenta quasi il 50 % della contribuzione dell’imposta. Si legge inoltre nello studio citato che il 50% del gettito IMU nel 2012 pari ad 11,9 miliardi di euro, proviene dagli immobili adibiti ad abitazione, comprese le pertinenze. Più in particolare il 17% dalla prima casa (4 miliardi di euro) e il 33,5% (7,9 miliardi di euro) dalle abitazioni secondarie (locate o a disposizione).
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3.Impostazione di studio.
Proseguendo ancora arriviamo all’agosto 2013, con l’abolizione dell'Imu oggi superata oggi dalla ServiceTax, e rinveniamo dati sparsi delle dimore storiche considerate, quindi, dalla P.A. come un elenco indifferenziato. Infatti gli elenchi dei beni artistici o storici provenienti dalla Soprintendenze è puramente numerico ed è formato nominando alla rinfusa biblioteche, musei, dimore private e quant'altro. Ma anche se ci sono questi dati e qualcuno li ha potuti individuare disaggregati, dovranno essere portati a conoscenza di tutti i consigli delle dimore storiche. I dati a disposizione se anche esistono disaggregati, non sono noti e la P.A. ha richiesto l'Imu indiscriminatamente, conformando gli immobili storici vincolati nelle classiche categorie che vanno dall'A1 all'A11. Troppo poco e troppo mal fatto. Nello studio che potremmo tenere presente tutto il problema sia dell'Imu che delle dimore storiche, laddove lo studio sarà appoggiato come su un tavolino a tre gambe. 1) tenendo conto i dati della Sovrintendenza; 2) tenendo conto dei dati dell'Associazione dimore storiche italiane, ai suoi vari livelli gerarchici e funzionali; 3) tenendo conto di quanto viene calcolato e fatto dalla P.A. con la suddetta superficialità di raggruppare le dimore storiche dentro altre categorie di immobili come l'A8, l'A9, l'A10 e l'A11. Dunque e concludendo queste prime riflessioni la prima cosa da fare è disaggregare le categorie per tipologia e territorio.
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  4. I precedenti orientamenti giurisprudenziali favorevoli sulla questione. Benefici fiscali alle dimore storiche tra giurisprudenza e nuove norme; Regime impositivo Speciale.
Per capire le linee guida sulla tassazione degli immobili storici vincolati è opportuno partire anche da alcune fondamentali pronunce -ormai superate-come quella della Corte Costituzionale, sentenze n. 346 e 345 del 2003 (del 2428 novembre), la quale così statuiva: “(...) nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della concessione di un beneficio fiscale relativo agli immobili di interesse storico o artistico, apparendo tale scelta tutt’altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni quale riflesso della tutela costituzionale loro garantita dall’art. 9, secondo comma, della Costituzione”. Il trattamento agevolato ai fabbricati storici o artistici posseduti da enti pubblici o persone giuridiche private senza fine di lucro, era previsto anche se gli immobili fossero stati concessi in locazione. L'orientamento giurisprudenziale della S.C. cui faceva riferimento la Corte costituzionale, era quello di li a poco espresso anche da Cass. Civ., Sez. V, 18 giugno 2009, n. 14149, secondo cui " l'art. 11, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413, nel fissare l'imponibile rispetto agli edifici di interesse storico o artistico, prevede che esso va determinato sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Ai fini dell'applicazione di tale regime impositivo, che deve ritenersi di carattere speciale e non meramente agevolativo, non rileva nè la destinazione, abitativa o non abitativa, dell'immobile soggetto a vincolo, nè la circostanza che il medesimo sia locato a terzi, nè la categoria catastale nella quale lo stesso sia classificato" (successivamente, conforme, cfr. Cass. Civ., Sez. V, 30 dicembre 2009, n. 28078). *** Nel 2011 troviamo anche una Cassazione a Sezioni Unite del 9 marzo 2011, la n. 5518/2011 che giudica un caso di immobili vincolati ai tempi della ICI affermando in un passaggio fondamentale: “In materia di tassazione ai fini ICI degli immobili di interesse storico o artistico è applicabile esclusivamente la regola stabilita dall’art. 2, comma 5, D.L. n. 16 del 1993, convertito con L. n. 75 del 1993, come interpretato dall’art. 74, comma 6, L. n. 342 del 2000, anche qualora per tali immobili fossero 6 effettuati interventi di restauro e di risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di ristrutturazione urbanistica, quali indicati dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 31, L. n. 457 del 1978”. Per la tassabilità dei redditi da locazione, inoltre, viene sostenuto che per tali redditi da locazione di immobili vincolati si debba far riferimento alla rendita catastale e non ai canoni incassati dedotte le spese, come sostenuto da Cassazione n. 26343/09.
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5.L’IMU e il decreto Salva Italia per gli immobili vincolati. 2.Con il decreto salva Italia si è persa l’agevolazione per gli immobili storici vincolati.
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6. ABOLIZIONE IMU AGOSTO 2013 .d.l. 31.8.2013 n. 102
  Arriviamo all’agosto 2013 con il d.l. firmato da Napolitano che ha decretato l’abolizione dell’IMU nei due articoli qui sotto riportati. Art. 1 1. Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale (…) Art. 2 1.Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale (...) In effetti la norma è chiara. Meno chiara è la capacità dello stato di reperire le risorse per far fronte a questo immediato minor gettito di imposta. La questione è attuale e in divenire.
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  7. Service Tax
La Tassa Locale Sui Servizi è una tassa (non imposta) federale in vigore dal 2014 1° gennaio. Si tratta della “tassa locale sui servizi” che sarà gestita dai Comuni e comprenderà sia la tassa sui rifiuti sia la nuova “tassa sui servizi indivisibili”. Riportiamo le parole della commissione che ha istituito l’imposta. E apprendiamo che il modello di tassazione comunale è definito “federale”, entra in vigore dal 2014 ed è ispirato ai principi del federalismo fiscale, come approvati dalla Commissione Bicamerale appositamente costituita nella scorsa legislatura. Viene dunque istituita un’imposta sui servizi comunali – la “Service Tax” – che sostituisce la Tares. Essa sarà riscossa dai Comuni e costituita da due componenti: · gestione dei rifiuti urbani; · copertura dei servizi indivisibili. La prima componente (Tari) sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, saranno parametrate dal Comune con ampia flessibilità ma comunque nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio. La seconda componente (Tasi) sarà a carico di chi occupa fabbricati. Il Comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). Il Comune avrà adeguati margini di manovra, nell’ambito dei limiti fissati dalla legge statale. La capacità fiscale sarà preservata, nel pieno rispetto del principio federalista dell’autonomia finanziaria di tutti i livelli di governo. L’autonomia nella fissazione delle aliquote sarà limitata verso l’alto per evitare di accrescere la capacità fiscale e quindi il carico sui contribuenti, applicando aliquote massime complessive.
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  8. Spunti comparativi: La Francia. Uno studio comparativo appena accennato ci dà il modo di vedere come viene tassata la casa in Francia. Sussistono due tasse: La taxe fonciere e la taxe d’habitation. • Taxe Fonciere Tutte le costruzioni stabili in Francia, sono imponibili alla Taxe Foncière. Di detta tassa è imponibile il proprietario dell’immobile, occupante o meno i locali. La tassa sulla proprietà varia da regione a regione, per cui proprietà anche simili, possono essere soggette a diversa tassazione. La base d’imposta è costituita dalla rendita catastale uguale al 50% del valore locatizio catastale fissato dalla Pubblica Amministrazione. L’importo della tassa si ottiene moltiplicando la base d’imposta per il tasso di imposizione in vigore. In casi di vendita dell’immobile la Taxe Foncière può essere divisa "pro-rata" in partecipazione con l’acquirente (es. se si acquista un bene il 01 agosto 2007 si potrà richiedere all’acquirente i 5/12 dell’importo della Taxe Foncière, che dovrà essere liquidata al 15 ottobre 2007 dal vecchio proprietario nella sua integralità, in quanto a questi riceverà l'avviso d’imposizione). • Taxe D’Habitation (cfr. la nostra Tasi) Concerne tutti gli immobili destinati ad uso abitativo. Sono soggetti imponibili le persone fisiche o giuridiche che hanno la disponibilità dell’immobile a qualsiasi titolo. La base imponibile, come per la Taxe Foncière (tassa fondiaria), è costituita dal valore locatizio catastale dell’abitazione (rivalutato annualmente) diminuito delle spese familiari (persone a carico, redditi, ecc) e degli abbattimenti previsti nel caso prima casa (se l’abitazione è la residenza principale del dichiarante). La Taxe d’Habitation è dovuta dal soggetto che abita l’immobile, qualunque esso sia (proprietario, locatore, occupante a titolo gratuito), al 1º Gennaio dell’anno di imposizione. Pertanto, nel caso in cui il proprietario viva nella propria abitazione, dovrà pagare la Taxe Foncière e la Taxe d’Habitation. La liquidazione della Taxe d’Habitation è dunque direttamente collegata con quella dell’Imposta sui Redditi. La Taxe d’Habitation concernente gli immobili "vacants" (residenze secondarie), deve essere pagata entro il 15 Dicembre dell’anno di imposizione. In caso di alienazione dell’immobile il pagamento incombe in totalità a colui che abitava nello stesso, a qualunque titolo, il 1º gennaio dell’anno di imposizione. Non è possibile dividere il montante in pro-rata come per la Taxe Foncière. La Taxe d’Habitation non è dovuta nel caso in cui l’immobile è considerato "non abitabile" (assenza di abbonamenti acqua, luce, gas, nessun tipo di arredo all’interno, o nel caso di forte stato di degrado). In questo caso, occorre dichiararne periodicamente lo stato al Trèsor Public, come occorre comunicare il nominativo della persona che lo occupa se, al contrario, l’immobile viene affittato o viene concesso anche in comodato gratuito e si voglia ottenere lo sgravio imputando la Taxe d’Habitation a colui che lo abita. ***
  9. l’Ivie
E passiamo all’ultima tassa patrimoniale immaginata dal decreto Salva Italia. Si tratta della tassa sugli immobili all’estero, la c.d. IVIE. Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero). L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile. Franchigia: l’imposta non è dovuta se di importo inferiore ad € 200. L’imposta è dovuta dai: proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. ***
10. Napoli, i quartieri, i vincoli e la Sovrintendenza.
 
Veniamo alle nostre realtà cittadine, in primis a Napoli. Napoli è un Comune di 960.593 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia e della regione Campania. Situata in posizione pressoché centrale nell'omonimo golfo, tra il Vesuvio e l'area vulcanica dei Campi Flegrei, è il terzo comune italiano per popolazione dopo Roma e Milano, nonché cuore di una delle aree metropolitane più popolose d'Europa. Dai dati della sovrintendenza del Comune di Napoli e fatta una semplicistica estrapolazione escludendo dal nostro studio, botteghe, portoni, scuole, caserme, chiese, emerge che il numero di vincoli su fabbricati, palazzi e ville è di circa 842 vincoli. Orbene volendo ancora approssimare il nostro discorso ne conveniamo che principio della esclusione del pagamento dell’ici ieri, quindi l’IMU e la service tax oggi, poteva essere spropositato. Ma è altrettanto indubbio che nell’economia delle scelte i governi prediligono di far pagare il cittadino in senso lato, prima degli stessi fabbricati che appartengono al Comune che introita l’imposta o all’ente religioso o politico.
  ***
  Ed ecco alcune estrapolazione di dati della soprintendenza della regione Campania – con particolare riferimento ai Vincoli nel quartiere Chiaia.
 

   1
00852N
NAPOLI
EDIFICIO
Via
SAN VINCENZO ALLA SANITA’
12
CHI
3
193
   2
00853N
NAPOLI
EDIFICIO
VICO
LUNGO A MONTECALVARIO
3
CHI
4
460
   3
00854N
NAPOLI
EDIFICIO
VICOLO
SANTA MARIA AD AGNONE
6
CHI
13
118
   4
00855N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI
122
CHI
1
106
   5
00856N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
CISTERNA DELL’OLIO
10
CHI
1
118
   6
00865N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
MONTE DIO
70
CHI
3
106
   7
00875N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
PESSINA
52
CHI
12
247
   8
00876N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
PESSINA
48/49
CHI
12
1124
   9
00877N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
PESSINA
50
CHI
12
1125
 10
00878N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
PESSINA
51/51°
CHI
12
1126
 11
00901N
NAPOLI
EDIFICIO
VICO
VICO CARICATOIO – VICO CARIATI
44
CHI
4
575
 12
00902N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
SALVATOR ROSA
193
CHI
8
88
 13
00903N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
TRIBUNALI
194
CHI
13
173
 14
00905N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
TARSIA
38/142
CHI
11
179
 15
00906N
NAPOLI
EDIFICIO
GRADINI
CACCIOTTOLI
14
CHI
15
19
 16
00934N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
EGIZIACA A PIZZOFALCONE
35
CHI
3
128
 17
00936N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
CIMAROSA
65
CHI
15
82
 18
00937N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
NICOLA FORNELLI
132
CHI
17
62
 19
00951N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
IMBRIANI
123
CHI
8
187
 20
00968N
NAPOLI
EDIFICIO
RAMPA
MONTEMILETTO
1
CHI
11
219
 21
00990N
NAPOLI
EDIFICIO
PIAZZA
MUNICIPIO
4
CHI
1
387
 22
01002N
NAPOLI
EDIFICIO
CALATA
SAN MATTIA
4
CHI
1
86
 23
01018N
NAPOLI
EDIFICIO
PIAZZA
CIMITERO ALLE FONTANELLE
76-78
CHI
7
65
 24
01027N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
GENERALE GIORDANO ORSINI
40-42
CHI
4
42
 25
01042N
NAPOLI
EDIFICIO
CALATA
SAN FRANCESCO
1
CHI
14                                         14
68                                   196
 26
01045N
NAPOLI
EDIFICIO
VICOLO
I MONTECALVARIO
1
CHI
4
466
 27
01102N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
CHIATAMONE
57
CHI
4
7
 28
01107N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
TRINITA’ DEGLI SPAGNOLI
25
CHI
1
23
 29
01108N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
TRINITA’ DEGLI SPAGNOLI
25/A E 27
CHI
1
22
 30
00989N
NAPOLI
EDIFICIO
TRAVERSA
III TRAVERSA GARIBALDI
5
CHI
7
1243
 31
01000N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
GENERALE GIORDANO ORSINI
46
CHI
4
51
 32
01110N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
NILO
15
CHI
2
234
 33
01113N
NAPOLI
EDIFICIO
VIA
DEI MAIORANI
26
CHI
1
E

 

  ***
11. Conclusioni In conclusione vasto è il nostro patrimonio storico e artistico, e peraltro dislocato in maniera differenziata sul territorio nazionale e regionale particolare. Necessitiamo di una classificazione dei diversi immobili e di una valutazione della incidenza del reddito sull’immobile posseduto. Le spese di ristrutturazione, in particolare, devono essere deducibili o detraibili.
***
12. Fonti e bibliografia 1) RAPPORTO OSSERVATORIO UIL SERVIZIO POLITICHE TERRITORIALI 2) Statistiche catastali 2011 (catasto edilizio urbano) 3) Risoluzione 114/e Dell'AGENZIA DELLE ENTRATE 4) Federalismo DEMANIALE E BENI CULTURALI 5) Atti del convegno del 30-11-2010 sui NUMERI dei BENI CULTURALI 6) elenco beni vincolati dalla Sovrintendenza di Napoli 7) sole 24 ore su abolizione dell'IMU del 30.8.2013 8) d.l..abolizione imu-firmato da giorgio napolitano il 31.8.20139) service tax 14 http://www.blogo.it/news/politica/redazione/44047/service-tax-dal-2014-paga-anche-chi-e-in-affitto-le-novita dopo-labolizione-dellimu/
glossario: imu imposta municipale sugli immobili tares vecchia imposta sui rifiuti superata dalla service tax tari: imposta sui rifiuti su locali tasi: imposta su fabbricati
Napoli 7.11.2013
 Avv. Maria Giovanna Villari