Passaporto genitori separati
Passaporto, l. 1185/67
Secondo l’art. 3 della Legge 21/11/1967, n. 1185 (come modificato dall’art. 24
della Legge 16/01/2003, n. 3), i coniugi separati con figli minori per ottenere
il passaporto devono ottenere i consenso dell’altro coniuge. Questo
consenso è richiesto ad esclusiva tutela dei minori, al fine di evitare, ad
esempio, che il genitore tenuto a versare gli assegni di mantenimento si
trasferisca all’estero, rendendosi irreperibile e privando i figli minori del
necessario sostentamento.
Tuttavia, poiché la limitazione alla libera circolazione di una persona non può
avvenire se non per seri e comprovati motivi di gravità (legati appunto alla
tutela dei figli minori), sarà necessario ricorrere al Giudice tutelare per
farti rilasciare il consenso al rilascio del passaporto in luogo dell’altro
coniuge, consenso che potrà essere negato solo ed esclusivamente in presenza di
gravi e comprovati motivi.
Quindi, se la moglie ha negato il consenso solo per dispetto e volendosi
trascorrere solo qualche giorno di vacanza all’estero, non ci sono ragioni
plausibili perchè il Giudice tutelare possa negare il consenso ad ottenere il
documento necessario per l’espatrio.
2-giurisprdudenza.
Cassazione civile, sez. I , 05
febbraio 2013, n. 2696 - Pres. Vitrone - Est. Bernabai.
Autorizzazione al rilascio del
passaporto al Minore – Provvedimento vincolato – Esclusione – Interesse del
minore.
L'autorizzazione al rilascio del
passaporto al minore, su richiesta di un genitore, senza l'assenso - o contro
la volontà dell'altro coniuge - non può considerarsi provvedimento vincolato, a
fronte di un diritto soggettivo non soggetto a limiti. Al contrario, è
subordinata alla valutazione dell'interesse del minore; così come ogni altro
provvedimento ordinario attinente all'affidamento dei figli minori, assunto in
sede di separazione personale dei coniugi: di cui, del resto, costituisce un
aspetto rilevante, data la sua strumentalità alla disciplina dei tempi e modi
di permanenza presso ciascuno dei genitori.
3-come richiedere il passaporto: la
domanda
E’
competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, se il minore
risiede all’estero è competente l’autorità consolare del paese di residenza.
La domanda va avanzata per mezzo di
domanda in carta semplice, allegando: verbale di separazione o sentenza di
divorzio; ogni documentazione da cui risulti l’impossibilità di acquisire il
consenso (es, certificato irreperibilità).
Copia conforme dell’autorizzazione
viene consegnato all’interessato affinché lo depositi in Questura, che a sua
volta, rilascerà il passaporto. Nel caso in cui il minore risieda all’estero le
funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal Console.
avv. Maria Giovanna Villari
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