Passaporto genitori separati

Passaporto, l. 1185/67  

Secondo l’art. 3 della Legge 21/11/1967, n. 1185 (come modificato dall’art. 24 della Legge 16/01/2003, n. 3), i coniugi separati con figli minori per ottenere il passaporto devono ottenere i consenso dell’altro coniuge. Questo consenso è richiesto ad esclusiva tutela dei minori, al fine di evitare, ad esempio, che il genitore tenuto a versare gli assegni di mantenimento si trasferisca all’estero, rendendosi irreperibile e privando i figli minori del necessario sostentamento.
Tuttavia, poiché la limitazione alla libera circolazione di una persona non può avvenire se non per seri e comprovati motivi di gravità (legati appunto alla tutela dei figli minori), sarà necessario ricorrere al Giudice tutelare per farti rilasciare il consenso al rilascio del passaporto in luogo dell’altro coniuge, consenso che potrà essere negato solo ed esclusivamente in presenza di gravi e comprovati motivi.
Quindi, se la moglie ha negato il consenso solo per dispetto e volendosi trascorrere solo qualche giorno di vacanza all’estero, non ci sono ragioni plausibili perchè il Giudice tutelare possa negare il consenso ad ottenere il documento necessario per l’espatrio.
2-giurisprdudenza.
Cassazione civile, sez. I , 05 febbraio 2013, n. 2696 - Pres. Vitrone - Est. Bernabai.
Autorizzazione al rilascio del passaporto al Minore – Provvedimento vincolato – Esclusione – Interesse del minore.
L'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore, su richiesta di un genitore, senza l'assenso - o contro la volontà dell'altro coniuge - non può considerarsi provvedimento vincolato, a fronte di un diritto soggettivo non soggetto a limiti. Al contrario, è subordinata alla valutazione dell'interesse del minore; così come ogni altro provvedimento ordinario attinente all'affidamento dei figli minori, assunto in sede di separazione personale dei coniugi: di cui, del resto, costituisce un aspetto rilevante, data la sua strumentalità alla disciplina dei tempi e modi di permanenza presso ciascuno dei genitori.

3-come richiedere il passaporto: la domanda
 E’ competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, se il minore risiede all’estero è competente l’autorità consolare del paese di residenza.
La domanda va avanzata per mezzo di domanda in carta semplice, allegando: verbale di separazione o sentenza di divorzio; ogni documentazione da cui risulti l’impossibilità di acquisire il consenso (es, certificato irreperibilità).
Copia conforme dell’autorizzazione viene consegnato all’interessato affinché lo depositi in Questura, che a sua volta, rilascerà il passaporto. Nel caso in cui il minore risieda all’estero le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal Console.
avv. Maria Giovanna Villari 

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