precetto su sentenza

Precetto su sentenza: prima e dopo i nuovi parametri http://www.altalex.com/index.php?idnot=19424

Il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita” (Cassazione civile, sez. II, 15/06/2001, n. 8160), mentre gli onorari di avvocato, in virtù del carattere unitario dell’attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi, tale momento, con quello dell’esaurimento dell’intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (Cassazione civile, Sez. III, 11 marzo 2005, n. 5426; Conforme Cassazione Civile, Sez. II, 12 maggio 2010, n. 11482).

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  1. Il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita” (Cassazione civile, sez. II, 15/06/2001, n. 8160), mentre gli onorari di avvocato, in virtù del carattere unitario dell’attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi, tale momento, con quello dell’esaurimento dell’intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (Cassazione civile, Sez. III, 11 marzo 2005, n. 5426; Conforme Cassazione Civile, Sez. II, 12 maggio 2010, n. 11482).

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