motivi di sospensione dello sfratto

OSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE
 AI SENSI DELLA L. N. 9/’07, REQUISITI ED ONERE DELLA PROVA

 TRIBUNALE DI NAPOLIOrdinanza 20.3.2009 - est. Rossi
Ai fini della sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione disposta dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, la prevista inversione dell’onere dell’iniziativa processuale – occorrente per l’adozione di un provvedimento del giudice sulla proseguibilità dell’esecuzione – non incide sulla disciplina ordinaria dell’onere della prova stabilita dall’art. 2697 c.c. Pertanto, in ipotesi di contestazione ad opera del locatore, grava sul conduttore l’onere di dimostrare l’effettiva ricorrenza degli elementi oggetto di autocertificazione, cioè a dire delle condizioni personali e patrimoniali fissate dall’art. 1, comma 1, della legge citata (1).

Nel caso in cui il conduttore abbia fornito la prova dell’effettiva ricorrenza delle condizioni personali e patrimoniali fissate dall’art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, spetta al locatore, per opporsi alla sospensione dell’esecuzione, dimostrare di trovarsi nelle medesime condizioni richieste per ottenere la sospensione o nella condizione di necessità sopraggiunta dell’abitazione.

In tema di sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione disposta dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, l’iniziativa processuale assunta dal locatore va qualificata come istanza introduttiva del procedimento semplificato previsto  dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, come convertito, con la conseguenza che non si verte nell’ambito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, per la cui proposizione è previsto un termine perentorio.
Ai fini della sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione disposta dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, occorre riscontrare in capo al soggetto esecutato tutti i requisiti di natura personale e patrimoniale richiesti dall’art. 1 della legge citata, la cui presenza, pertanto, è da intendersi stabilita in via contestuale e non già in via alternativa. In questo senso depongono, oltre che le indicazioni evincibili dai lavori preparatori, anche la formulazione testuale del medesimo art. 1.
(1) Negli stessi termini, cfr. Trib. Napoli, ord. 20 novembre 2008.


(omissis)

Dal punto di vista procedimentale, la legge 9/2007, ricalcando moduli già adottati con precedenti disposizioni (e segnatamente con il D.L. 20 giugno 2002 n. 122, cui si fa espresso richiamo), statuisce che la sospensione de qua discenda da una dichiarazione autocertificativa della sussistenza dei requisiti resa dal conduttore e comunicata – nei modi stabiliti dall’art. 4, comma quinto, legge 26 luglio 2005 n. 148 – al locatore, al quale è, d’altro canto, consentito – ove intenda contestare – di provocare un accertamento giurisdizionale, nelle forme semplificate del D.L. 122/2002, sulla dichiarazione del conduttore, o meglio sulla sussistenza delle condizioni legali per la sospensione.
Al riguardo ed ancora in linea generale, giova tuttavia precisare che l’inversione dell’onere dell’iniziativa processuale occorrente per l’adozione di un provvedimento del G.E. sulla proseguibilità dell'esecuzione non può incidere sulla distribuzione dell'onus probandi relativo ai requisiti per l’operatività della sospensione, da regolarsi secondo la disciplina ordinaria sancita dall’art. 2697 c.c., interpretata alla luce del cd. principio della riferibilità o vicinanza della prova, in virtù del quale “l’onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l’uno o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadano nelle rispettive sfere di azione” (cfr. sul punto, la basilare Cass., sez. un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Applicando tali regole all’istituto in discorso, ne deriva che:
-     sul conduttore grava l’onere di dimostrare l’effettiva ricorrenza degli elementi oggetto di autocertificazione, cioè a dire delle condizioni personali e patrimoniali fissate dal primo comma dell’art. 1 legge 9/2007;
-     in presenza di tale prova, il locatore è poi tenuto ad asseverare il fatto impeditivo all’operare della sospensione previsto dal sesto comma del citato art. 1, ovvero provare di trovarsi nelle medesime condizioni richieste per ottenere la sospensione o di necessità sopraggiunta dell’abitazione.
2.   Ciò debitamente premesso in linea generale, in punto di preliminare sussunzione sub specie juris, la iniziativa processuale assunta dai locatori istanti va qualificata come istanza introduttiva del procedimento semplificato previsto dal combinato disposto dell’art. 1, comma secondo, D.L. 122/2002 e dell’art. 11, comma quinto, D.L. 23 gennaio 1982 n. 9 (convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94), all’esito del quale il G.E. dispone o meno la prosecuzione dell’esecuzione con provvedimento in forma di decreto opponibile con le modalità ex art. 618 c.p.c. innanzi al Tribunale in composizione collegiale.
Diversamente da quanto asserito dalla resistente, pertanto, non si verte, nella specie, in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, assoggettata a termine perentorio per la relativa proposizione.
3.    Nel merito, giova altresì precisare come, ai fini della sospensione della procedura di coattivo rilascio, occorre riscontrare in capo al soggetto esecutato tutti i requisiti (omissis), la cui presenza è da intendersi stabilita in via contestuale e non già – come prospettato dalla parte qui resistente – in via alternativa: oltre alle indicazioni evincibili dai lavori preparatori, depone nel senso indicato il basilare canone ermeneutico della formulazione testuale della norma (l’art. 1 legge 9/2007 sul punto così recita: “nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza”), con cui il legislatore ha elencato le condizioni personali che, insieme considerate, legittimano al beneficio, come appare evidente dal significato complessivo della frase e dai connettivi logici impiegati.
3.1. Venendo alla disamina della concreta vicenda sottoposta alla delibazione del G.E., a fronte della contestazione sollevata con il ricorso introduttivo dalla parte procedente, l’esecutato non ha asseverato la ricorrenza dei presupposti applicativi del beneficio in questione.
Invero, nemmeno prospettata risulta nella memoria difensiva della ………. la sussistenza del requisito reddituale (reddito annuo lordo inferiore a 27.000 euro): anzi, il superamento della soglia legale emerge, senza alcuna incertezza, dalla documentazione prodotta dagli istanti, e segnatamente dalla copia della istanza di graduazione sfratto a firma della esecutata indirizzata al Comune di Napoli, nella quale il reddito dei due componenti il nucleo familiare di …………. viene indicato come superiore, in totale, a 61.000 euro.
Mancando la prova dei presupposti sanciti dalla legge 9/2007 per il godimento del beneficio della sospensione, l’istanza del procedente va accolta, con conseguente prosecuzione dell’esecuzione per rilascio.
.      La assunta decisione rende irrilevante nel caso concreto la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla parte istante.

P.Q.M.

In accoglimento dell’istanza, dichiara che ……………. non ha diritto di beneficiare della sospensione ex lege 199/2008 e 9/2007 dell’esecuzione per il rilascio dell’immobile sito in Napoli alla via …………, e dispone la prosecuzione dell’esecuzione.

(omissis)

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