relazione su obblighi degli avvocati di avv. armando rossi - consiglio ordine napoli


Ulteriori oneri ed obblighi per gli Avvocati



A cura del Consigliere del COA di Napoli Avv. Armando Rossi





Il decreto legge n° 1 del 24 gennaio 2012 (cd. decreto “cresci Italia” o “delle liberalizzazioni”) è stato convertito in Legge n° 27 del 24 marzo 2012 - ancora con la tecnica della “fiducia sul testo” posta dal Governo – pubblicata nel Suppl. Ord.  n° 53  della G. U. n° 71 del 24 marzo 2012 ed, in base all’art. 2, è entrata in vigore il giorno successivo (25 marzo 2012).



Particolare rilevanza per la professione forense assumono le seguenti disposizioni:



1.      Società di capitali. Quote di partecipazione dei professionisti al capitale sociale nella misura almeno dei due terzi; obbligo del segreto professionale tra soci; obbligo di assicurazione professionale per la responsabilità civile.



2.      Tariffe professionali. Abrogazione definitiva delle tariffe professionali e, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso dovrà avvenire secondo i parametri stabiliti con decreto del Ministro. E’ stata prevista una disciplina transitoria secondo la quale tali parametri dovranno essere stabiliti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto mentre, nelle more, si dovrà fare riferimento alle tariffe vigenti; ciò vale anche per la liquidazione delle spese e degli onorari relativi agli atti di precetto e per la liquidazione delle spese di giudizio nei procedimenti di ingiunzione.



3.      Compenso del professionista. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale (vedi in allegato i contratti tipo).



4.      “Preventivo di massima”. Prima del conferimento dell’incarico professionale, è stata prevista l’indicazione – anche se non in forma scritta - di un “preventivo di massima”, con tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.



5.      Altri obblighi informativi del professionista al momento del conferimento dell’incarico. Il professionista deve anche, all’atto del conferimento dell’incarico, rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili, nonché indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.



6.      Tirocinio. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese  forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.



7.      Casse professionali. Saranno stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze - entro il termine di 120 giorni – i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali.



8.      Class action. La class action potrà essere presentata anche per tutelare interessi collettivi e non più solo diritti.



9.      Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie. Oltre alla tutela giurisdizionale per l’accertamento delle clausole vessatorie, l’art. 5 ha previsto una ulteriore tutela di natura amministrativa da parte dell’Autorità Antitrust, sentite le Associazioni di categoria e le Camere di commercio.



10.  Tribunale delle imprese: Ogni Regione avrà un Tribunale delle Imprese con le eccezioni di Lombardia e Sicilia, che ne avranno due a testa, e della Valle d’Aosta che non avrà nessuno (e che farà capo a quello di Torino).



Affrontiamo, sia pur sommariamente, tali novità.



1.      Società di capitali.



L’art. 9 bis della legge n° 27/2012 sulle liberalizzazioni, in materia di società tra professionisti, ha stabilito:

a.       I soci professionisti per le società cooperative di professionisti devono essere di numero non inferiore a 3;

b.      La partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;

c.       Il segreto professionale deve essere eccepito anche nei confronti degli altri soci professionisti;

d.      Obbligo di stipula di una polizza di assicurazione per coprire i danni causati ai clienti.

Oltre alle Società di nuova costituzione, possono assumere la veste di Società tra professionisti anche quelle attualmente esistenti, purché modifichino l’atto costitutivo, che – sia per le vecchie trasformate che per le nuove - deve contenere:

-          L’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

-          L’ammissione come soci di soli soggetti iscritti a ordini, albi e collegi, oltre che i cittadini degli Stati membri dell’unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti (limitatamente alle prestazioni tecniche) e, infine, soggetti che vogliono investire nella Società;

-          L’incarico professionale deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;

-          La stipula di una polizza assicurativa per coprire i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;

-          Le modalità di esclusione dalla società del socio che sia cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Inoltre è opportuno ricordare che:

-la denominazione sociale deve contenere in ogni caso l’indicazione “società tra professionisti”;   

-il socio di una Società tra professionisti non può essere partecipe di altre società dello stesso genere;

-è possibile costituire una società tra professionisti per l’esercizio di più attività professionali;

-i professionisti soci devono osservare il codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine di appartenenza.

Riguardo, infine, all’aspetto fiscale delle Società tra professionisti, bisogna evidenziare il fatto che alla costituzione delle nuove Società possono partecipare anche soggetti diversi dalle figure professionali e ciò pone seri dubbi sulla possibilità di annoverare il reddito prodotto  tra quelli di lavoro autonomo.



2.      Tariffe Professionali.



Il cd. Decreto liberalizzazioni al comma 1 dell’art. 9 ha sancito “l’abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico” ed, al successivo comma 5, ha stabilito l’abrogazione di ogni disposizione vigente che, per la determinazione del compenso del professionista, fa rinvio alle tariffe.

Al comma 2 dell’art. 9 è stato previsto che, nel caso di liquidazione giudiziale dei compensi dovuti per l’esecuzione di prestazioni professionali, essi saranno determinati con riferimento a parametri stabiliti da un emanando decreto a cura del Ministero, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.  

Anche se tali parametri – così come le vecchie tariffe – saranno sempre individuati con decreti ministeriali. Diverso sarà, però, il procedimento di adozione. Infatti, mentre le vecchie tariffe venivano adottate, con atto formalmente e sostanzialmente imputabile al Ministro, su impulso del Consiglio Nazionale, i nuovi parametri, nel silenzio della legge, dovrebbero divenire di esclusiva iniziativa del Ministro (fatta salva la disciplina generale dei decreti ministeriali,  secondo l’art. 17 della legge 400 del 1988, e dunque con il parere del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei Conti).

Appare pacifico che l’abolizione delle tariffe ha comportato, oltre che l’abolizione dei minimi, anche quella dei massimi, lasciando quindi libero il professionista di pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all’importanza dell’opera ex art. 9 comma 4. L’eventuale pattuizione fra le parti di un compenso “non adeguato” costituirà violazione di tale precetto e determinerà per il professionista il pericolo dell’assoggettamento a un procedimento disciplinare per violazione di norme di legge.

Per quanto riguarda la liquidazione delle spese e degli onorari relativi agli atti di precetto, con l’abrogazione delle tariffe professionali si pongono rilevanti problematiche.

Ferma restando la facoltà di autoliquidazione – e cioè di intimare al debitore anche il pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari inerenti al debito principale inadempiuto, senza previa liquidazione giudiziale -  infatti, il venir meno di un parametro fisso per la determinazione del compenso potrebbe rendere più probabile la contestazione del debitore sul punto e, con essa, il rischio di un’eventuale sospensione di intera procedura. In sede di conversione si è tentato di ovviare a tale inconveniente, disponendo la vigenza transitoria delle tariffe abrogate fino al centoventesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Successivamente, potrebbe farsi riferimento ai parametri di cui al comma 2 che, in ogni caso, verrebbero utilizzati dal Giudice in sede di liquidazione giudiziale delle spese e determinazione del compenso.

Neppure può affermarsi con certezza che il compenso  sia liquidabile dal Giudice dell’esecuzione, possibilità esclusa in re ipsa, tra l’altro, nel caso in cui il debitore precettato adempia spontaneamente senza che si proceda all’esecuzione forzata: in tal caso il creditore procedente, per recuperare i compensi, potrebbe solamente dare corso ad un giudizio di cognizione ordinaria.

Anche per quanto riguarda la liquidazione delle spese di giudizio nei procedimenti di ingiunzione, il professionista potrà fare riferimento alle tariffe abrogate, considerata la norma transitoria che ne consente l’applicazione sino al centoventesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n° 1/2012.

Trascorso tale termine, qualora non siano ancora stati adottati i parametri ministeriali, il professionista che ha assunto un incarico precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n° 1/2012, per evitare il rischio di una paralisi dei procedimenti di liquidazione, potrebbe continuare a fare riferimento alle abrogate tariffe.



3.      Compenso del professionista.



Il cd. Decreto liberalizzazioni al comma 4 dell’art. 9 si è occupato della pattuizione del compenso per prestazioni professionali.

La pattuizione del compenso deve essere effettuata al momento del conferimento dell’incarico professionale e, da una lettura coordinata dell’art. 9 co. 4 con quanto disposto dall’art. 2233 co. 3 c.c., tale pattuizione (solo per gli avvocati e non anche per gli altri professionisti) deve avvenire in forma scritta, pena la nullità dell’accordo relativo allo stesso compenso da percepire. Tale obbligo concerne solo gli incarichi conferiti a partire dal 24 gennaio 2012.

La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera, che va individuata nel decoro della professione.

Per la determinazione del compenso si può ricorrere liberamente ad uno dei seguenti criteri (vedi anche i contratti tipo allegati):

a.       Compenso basato su tariffe forensi o su parametri ministeriali;

b.      Compenso su determinazione analitica basato sulle singole voci e attività (memorie, studio della controversia, partecipazione ad udienze, etc.) o su fasi (ad es. fase introduttiva del giudizio, fase pre-istruttoria, fase istruttoria e fase decisoria);

c.       Compenso su base oraria, commisurato alle ore effettivamente impiegate per lo svolgimento della prestazione;

d.      Compenso forfettario, per ciascuna fase del procedimento o per parte della prestazione;

e.       Compenso parametrato al valore del risultato conseguito (patto di quota lite) ovvero determinato in misura percentuale sul valore della controversia;

f.       Compenso determinato su un sistema misto (utilizzo combinato di tutti i sistemi suindicati).

Il professionista potrà anche fare riferimento ai parametri ministeriali che saranno adottati con decreto ministeriale.

Il professionista dovrà, altresì, indicare che il proprio compenso è soggetto ad IVA, oltre al contributo previdenziale dovuto alla Cassa di previdenza.

L’onere di indicare per le singole prestazioni tutte le voci di costo (comprensive di spese, oneri e contributi) può ritenersi applicabile solamente ave si utilizzi il criterio di determinazione del compenso per singole voci e attività.

Il professionista ed il cliente, ai fini della determinazione del compenso, potrebbe far riferimento al preventivo, eventualmente richiesto, sottoscritto dal cliente (vedi “preventivo di massima” di cui al punto successivo).

Si consiglia la previsione di una clausola di salvaguardia, che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione, considerato che per tutta l’attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare.

In caso di mancata pattuizione del compenso, non vi è la nullità dell’intero rapporto professionale, bensì solo con la nullità dello stesso accordo sul compenso. Pertanto il contratto d’opera è fonte di diritto a compenso, che può essere liquidato dal Giudice, adito dall’interessato.

Quindi, appare opportuno sottolineare che la liquidazione giudiziale dei compensi si avrà anche nell’ipotesi in cui essi non siano stati determinati fra le parti al momento del conferimento dell’incarico, atteso che tale mancata pattuizione preventiva tra professionista e cliente non configura più un’ipotesi di nullità del contratto, potendo ovviamente il professionista, ogni qualvolta il compenso non sia stato prestabilito e in assenza di usi, rivolgersi al Giudice per la sua liquidazione ex art. 2233 cod. civ., sentito il parere dell’associazione professionale a cui appartiene, in misura adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Nell’attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali che dovrebbero fissare i nuovi parametri, per quanto concerne la determinazione dei compensi non convenuti tra le parti, il Ministro della Giustizia il 2 febbraio 2012, in risposta ad una interrogazione parlamentare, ha sostanzialmente affermato che le tariffe abrogate dal comma 1 dell’art. 9 in realtà sopravvivono in virtù del richiamo agli usi fatto dall’art. 2233 cod. civ., sino all’emanazione dei previsti decreti ministeriali.

Tale principio ha trovato compiuta applicazione, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, al comma 3 dell’art. 9, laddove è previsto che le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali e, comunque, entro e non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Nei procedimenti di rilascio di pareri di congruità, i Consigli degli Ordini degli Avvocati dovranno fare riferimento alle tariffe se la prestazione si è svolta nella vigenza delle stesse.

Per quanto concerne le attività condotte successivamente all’abrogazione delle tariffe, permanendo le funzioni di opinamento, sembra possibile che i COA possano fare riferimenti ai parametri ministeriali.

Il COA, inoltre, potrà fare riferimento al criterio dell’ importanza dell’opera ed alla sua complessità, come da comma 4 dell’art. 9 e dal più generale principio di ragionevolezza.



4.      “Preventivo di massima”.



Bisogna innanzitutto sottolineare che, per effetto dell’emendamento presentato dal Governo e approvato dal Parlamento, l’obbligo di presentare il preventivo in forma scritta a richiesta del cliente è stato eliminato. Così come è stato eliminata anche la configurabilità dell’illecito disciplinare per la violazione di tali obbligo.

Comunque oggi viene previsto che, prima del conferimento dell’incarico, il professionista deve rendere nota al cliente, con un preventivo di massima – anche se non necessariamente per iscritto - la misura del compenso che deve essere adeguata all’importanza dell’opera e deve essere pattuita indicando per le singole tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Si tratta, tuttavia, di indicazioni generali, sommarie, relative alle prestazioni che il professionista ipotizza di dover svolgere successivamente al conferimento dell’incarico ed in base alle informazioni disponibili fornite dal cliente e, pertanto, l’entità del compenso può mutare successivamente al mutarsi delle condizioni originariamente considerate. Sebbene la legge nulla dica sul punto, qualora il preventivo venisse redatto in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, lo stesso potrebbe costituire la base per il successivo contratto di patrocinio, potendosi fare riferimento a quell’accordo per la determinazione della misura del compenso.



5.      Altri obblighi informativi del professionista al momento del conferimento dell’incarico.



Accanto all’obbligo di pattuizione del compenso, il professionista è anche tenuto a rispettare una serie di obblighi informativi. Più precisamente al professionista, al momento del conferimento dell’incarico, sono imposti 2 ulteriori obblighi:

a.       Rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico (questioni di routine, questioni di media difficoltà o questioni che richiedono un approfondimento maggiore) e gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla conclusione dello stesso (oltre ad attività necessarie quali comparse, memorie e la partecipazione alle udienze, anche preferibilmente quelle eventuali quali costi per consulenze tecniche di parte e d’ufficio, costi per chiamata in causa del terzo, condanna alle spese, etc.). Si tratterà ovviamente di una valutazione sommaria e approssimativa, non potendo il professionista prevedere analiticamente il naturale svolgimento della prestazione. Anche se la legge non l’impone, è preferibile che si provveda in forma scritta nel contratto di patrocinio. Inoltre converrebbe informare tempestivamente il cliente, qualora si superino gli oneri ipotizzabili inseriti nel contratto, per evitare contestazioni.

b.      Indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Essendo stato fissato l’obbligo di stipula per il professionista della polizza professionale - dall’art. 3 comma 5 lettera c del D.L. n° 138/2011, convertito nella legge n° 148/2011 - a partire dal 13 agosto 2012, si ritiene che, fino a tale data, il professionista debba indicare espressamente al cliente l’eventuale assenza di una copertura assicurativa.

A questo punto bisogna rilevare che l’avvocato, che deve comunque mettere per iscritto l’accordo sul compenso, sarà fortemente incentivato ad assolvere a questi obblighi informativi in un unico documento contrattuale unitamente alla parte relativa al compenso stesso.



6.      Tirocinio.



Il comma 6 dell’art. 9 della legge di conversione ha ribadito che la durata massima del tirocinio è di diciotto mesi. Sebbene non si chiarisca se tale disposizione si applichi ai tirocini già in corso di svolgimento, considerato che è mutata la stessa logica del tirocinio, che potrà essere svolto anche durante il corso di studi universitari, se ne desume  che la disposizione  si applichi ai nuovi tirocini, iniziati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.

Si consente la possibilità di svolgere  sei mesi di tirocinio durante il corso di studi universitari nonché l’intero tirocinio presso pubbliche amministrazioni al termine degli studi universitari.

Tuttavia, la disposizione non è immediatamente  operante, attesa la necessaria presenza di apposite convenzioni quadro tra Consigli nazionali degli Ordini e Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ovvero con il Ministero per la  Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica.

Si sottolinea, infine, che in sede di conversione, il Senato ha provveduto ad aggiungere un ultimo periodo al comma 4, seppure in relazione ad un comma che tratta di accordi tra professionista e cliente sulla determinazione del compenso, riconoscendo al tirocinante un  rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio”. A differenza della previsione inserita nel decreto legge n° 1 del 24 gennaio, ora abrogata, dove era stato previsto un equo compenso, commisurato al concreto apporto del tirocinante, viene meno la natura indennitaria e compare un accordo forfettario, riconosciuto solamente dopo un periodo iniziale pari a sei mesi.



7.      Casse professionali.



Come già detto, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - entro il termine di 120 giorni – dovrà fissare i parametri per oneri e contribuzioni alle Casse professionali.

Come ha confermato il Ministro del Lavoro Elsa Fornero al Ns. Presidente di Cassa Forense Alberto Bagnoli, bisognerà utilizzare i rendimenti del patrimonio ai fini della valutazione della sostenibilità a 50 anni. Bisognerà, in altre parole, dimostrare un equilibrio di gestione a 50 anni fra entrate per contributi e uscite per prestazioni.

Grazie ad un emendamento al decreto legge mille proroghe, ci sarà tempo per dimostrare ai Ministeri vigilanti di avere le carte in regola.



8.      Class action.



L’art. 6 della legge di conversione ha individuato un nuovo ambito della tutela attuabile attraverso la Class action del Codice del consumo, superando il requisito dell’identità del diritto con il requisito della omogeneità.

Ha previsto, inoltre, che l’azione tuteli non solo tali diritti omogenei, ma anche gli interessi collettivi.

Tale articolo ha precisato che sono tutelati non solo i consumatori di prodotti, ma anche gli utenti di servizi.



9.      Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie.



L’art. 5 della legge n° 27 del 24 marzo 2012, ha previsto per l’accertamento delle clausole vessatorie, oltre alla tutela giurisdizionale, una ulteriore tutela di natura amministrativa.

L’Autorità Antitrust, sentite le Associazioni di categoria e le Camere di commercio, è competente ad accertare, d’ufficio o su denuncia, la vessatori età delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Il provvedimento che accerta la vessatori età della clausola è diffuso anche mediante pubblicazione per estratto su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori, a cura e spese dell’operatore.



10.  Tribunale delle imprese



Come già anticipato, la legge di conversione ha stabilito che ogni Regione avrà un Tribunale delle Imprese con le eccezioni di Lombardia e Sicilia, che ne avranno due a testa, e della Valle d’Aosta che non avrà nessuno (e che farà capo a quello di Torino).

Si tratta di Sezioni specializzate in materia di impresa presso i Tribunali e le Corti d’Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con le eccezioni di cui sopra.

Tali Sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a)      controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni (si legga procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale);

b)      controversie in materia di diritto d'autore;

c)      controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (si legga antitrust nazionale;

d)     controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea;

e)      controversie relative alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile;

f)       controversie relative alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003;

g)      controversie relative alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero;

h)      controversie relative alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

1. relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;

2. relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

3. in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;

4. aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

5. relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;

6. relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario;

i)  i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui sopra.

Ancora, bisogna evidenziare che il contributo unificato è raddoppiato.

Le disposizioni suddette si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.



Allegati.



Come ho già anticipato, allego i contratti tipo da stipulare all’atto del conferimento dell’incarico

1.      secondo tariffe o parametri ministeriali;

2.      basato su determinazione analitica;

3.      su base oraria;

4.      forfettario;

5.      con patto di quota lite o in misura percentuale del valore della controversia.

Per la determinazione del compenso potrebbe essere ancora utilizzato anche il palmario e cioè il ragionevole premio conferito all'avvocato, in aggiunta ad un onorario regolarmente pattuito o determinato, per il caso di vittoria o di risultato positivamente valutabile per il cliente. Il palmario non trova alcuna specifica disciplina se non negli usi negoziali che lo prevedono, in misura modesta, come additivo del compenso a tariffa.

Così, ad esempio, in un contratto tipo secondo tariffe potrebbe essere aggiunto anche il seguente patto: “In aggiunta a quanto pattuito, si concorda un premio per ilo professionista proporzionato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e pari al   …% della somma riconosciuta come dovuta al cliente e posta a carico di controparte; in ogni caso le parti prendono atto che detta pattuizione non comporta per l’avvocato alcuna promessa di raggiungimento del risultato né trasforma l’obbligazione di mezzi del professionista in obbligazione di risultato”.

In ogni caso, si potrà anche concordare un compenso determinato su un sistema misto, con un utilizzo combinato di tutti i sistemi indicati (per esempio sia il forfettario che l’analitico potrebbero costituire il sistema base di compenso e si potrebbe prevedere che, in ipotesi di esito favorevole della causa, venga riconosciuta una ulteriore percentuale, che costituirebbe sostanzialmente un premio conferito all’Avvocato (cd. “palmario”).

Infine, all’atto del conferimento dell’incarico, bisogna sempre ricordarsi di far sottoscrivere al cliente l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 (Codice Privacy), quella ai sensi del D.Lvo. n° 56/2004 (Normativa Antiriciclaggio), nonché quella ai sensi del D.lvo n° 28/2010 (Mediazione Obbligatoria), come da modelli allegati.




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