Ulteriori oneri
ed obblighi per gli Avvocati
A cura del
Consigliere del COA di Napoli Avv. Armando Rossi
Il
decreto legge n° 1 del 24 gennaio 2012 (cd. decreto “cresci Italia” o “delle
liberalizzazioni”) è stato convertito in Legge n° 27 del 24 marzo 2012 - ancora con la
tecnica della “fiducia sul testo” posta dal Governo – pubblicata nel Suppl.
Ord. n° 53 della G. U. n° 71 del 24 marzo 2012 ed, in
base all’art. 2, è entrata in vigore il giorno successivo (25 marzo 2012).
Particolare
rilevanza per la professione forense assumono le seguenti disposizioni:
1.
Società di
capitali.
Quote di partecipazione dei professionisti al capitale sociale nella misura
almeno dei due terzi; obbligo del segreto professionale tra soci; obbligo di
assicurazione professionale per la responsabilità civile.
2.
Tariffe
professionali. Abrogazione
definitiva delle tariffe professionali e,
nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la
determinazione del compenso dovrà avvenire secondo i parametri stabiliti con decreto
del Ministro. E’ stata prevista una disciplina transitoria secondo la quale tali
parametri dovranno essere stabiliti entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto mentre, nelle more, si dovrà fare
riferimento alle tariffe vigenti; ciò vale anche per la liquidazione delle spese e degli onorari relativi agli atti di precetto
e per la liquidazione delle spese di
giudizio nei procedimenti di ingiunzione.
3.
Compenso del
professionista. Il compenso
per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste
dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale (vedi in allegato i contratti tipo).
4.
“Preventivo di
massima”.
Prima del conferimento dell’incarico professionale, è stata prevista l’indicazione
– anche se non in forma scritta - di un “preventivo di massima”, con tutte le
voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
5.
Altri obblighi informativi
del professionista al momento del conferimento dell’incarico. Il
professionista deve anche, all’atto del conferimento dell’incarico, rendere
noto al cliente il grado di complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili,
nonché indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell’esercizio dell’attività professionale.
6.
Tirocinio. La durata del
tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere
superiore a diciotto mesi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei
mesi di tirocinio.
7.
Casse professionali. Saranno
stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze - entro il termine di 120 giorni – i parametri
per oneri e contribuzioni alle casse professionali.
8.
Class action. La class action
potrà essere presentata anche per tutelare interessi collettivi e non più solo
diritti.
9.
Tutela amministrativa contro le
clausole vessatorie. Oltre alla
tutela giurisdizionale per l’accertamento delle clausole vessatorie, l’art. 5
ha previsto una ulteriore tutela di natura amministrativa da parte
dell’Autorità Antitrust, sentite le Associazioni di categoria e le Camere di
commercio.
10. Tribunale delle imprese: Ogni Regione
avrà un Tribunale delle Imprese con le eccezioni di Lombardia e Sicilia, che ne
avranno due a testa, e della Valle d’Aosta che non avrà nessuno (e che farà
capo a quello di Torino).
Affrontiamo,
sia pur sommariamente, tali novità.
1.
Società di
capitali.
L’art.
9 bis della legge n° 27/2012 sulle liberalizzazioni, in materia di società tra professionisti, ha stabilito:
a.
I
soci professionisti per le società cooperative di professionisti devono essere
di numero non inferiore a 3;
b.
La
partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da
determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei
soci;
c.
Il
segreto professionale deve essere eccepito anche nei confronti degli altri soci
professionisti;
d.
Obbligo
di stipula di una polizza di assicurazione per coprire i danni causati ai
clienti.
Oltre
alle Società di nuova costituzione, possono assumere la veste di Società tra
professionisti anche quelle attualmente esistenti, purché modifichino l’atto
costitutivo, che – sia per le vecchie trasformate che per le nuove - deve
contenere:
-
L’esercizio
in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
-
L’ammissione
come soci di soli soggetti iscritti a ordini, albi e collegi, oltre che i
cittadini degli Stati membri dell’unione europea, purché in possesso del titolo
di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti (limitatamente alle
prestazioni tecniche) e, infine, soggetti che vogliono investire nella Società;
-
L’incarico
professionale deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per
l’esercizio della prestazione professionale richiesta;
-
La
stipula di una polizza assicurativa per coprire i rischi derivanti dalla
responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli professionisti
nell’esercizio dell’attività professionale;
-
Le
modalità di esclusione dalla società del socio che sia cancellato dal
rispettivo albo con provvedimento definitivo.
Inoltre è opportuno
ricordare che:
-la
denominazione sociale deve contenere in ogni caso l’indicazione “società tra
professionisti”;
-il
socio di una Società tra professionisti non può essere partecipe di altre
società dello stesso genere;
-è
possibile costituire una società tra professionisti per l’esercizio di più
attività professionali;
-i
professionisti soci devono osservare il codice deontologico del proprio ordine,
così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine di
appartenenza.
Riguardo,
infine, all’aspetto fiscale delle
Società tra professionisti, bisogna evidenziare il fatto che alla
costituzione delle nuove Società possono partecipare anche soggetti diversi dalle
figure professionali e ciò pone seri dubbi sulla possibilità di annoverare il
reddito prodotto tra quelli di lavoro
autonomo.
2. Tariffe Professionali.
Il
cd. Decreto liberalizzazioni al comma 1 dell’art. 9 ha sancito “l’abrogazione delle tariffe professionali
regolamentate nel sistema ordinistico” ed, al successivo comma 5, ha
stabilito l’abrogazione di ogni disposizione vigente che, per la determinazione
del compenso del professionista, fa rinvio alle tariffe.
Al
comma 2 dell’art. 9 è stato previsto che, nel caso di liquidazione giudiziale
dei compensi dovuti per l’esecuzione di prestazioni professionali, essi saranno
determinati con riferimento a parametri stabiliti da un emanando decreto a cura
del Ministero, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione.
Anche
se tali parametri – così come le vecchie tariffe – saranno sempre individuati con
decreti ministeriali. Diverso sarà, però, il procedimento di adozione. Infatti,
mentre le vecchie tariffe venivano adottate, con atto formalmente e
sostanzialmente imputabile al Ministro, su impulso del Consiglio Nazionale, i
nuovi parametri, nel silenzio della legge, dovrebbero divenire di esclusiva
iniziativa del Ministro (fatta salva la disciplina generale dei decreti
ministeriali, secondo l’art. 17 della
legge 400 del 1988, e dunque con il parere del Consiglio di Stato e la
registrazione della Corte dei Conti).
Appare
pacifico che l’abolizione delle tariffe ha comportato, oltre che l’abolizione
dei minimi, anche quella dei massimi, lasciando quindi libero il professionista
di pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all’importanza
dell’opera ex art. 9 comma 4. L’eventuale pattuizione fra le parti di un
compenso “non adeguato” costituirà violazione di tale precetto e determinerà
per il professionista il pericolo dell’assoggettamento a un procedimento
disciplinare per violazione di norme di legge.
Per
quanto riguarda la liquidazione delle
spese e degli onorari relativi agli atti di precetto, con l’abrogazione delle
tariffe professionali si pongono rilevanti problematiche.
Ferma
restando la facoltà di autoliquidazione – e cioè di intimare al debitore anche
il pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari inerenti al debito
principale inadempiuto, senza previa liquidazione giudiziale - infatti, il venir meno di un parametro fisso
per la determinazione del compenso potrebbe rendere più probabile la
contestazione del debitore sul punto e, con essa, il rischio di un’eventuale sospensione
di intera procedura. In sede di conversione si è tentato di ovviare a tale
inconveniente, disponendo la vigenza transitoria delle tariffe abrogate fino al
centoventesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Successivamente,
potrebbe farsi riferimento ai parametri di cui al comma 2 che, in ogni caso,
verrebbero utilizzati dal Giudice in sede di liquidazione giudiziale delle
spese e determinazione del compenso.
Neppure
può affermarsi con certezza che il compenso
sia liquidabile dal Giudice dell’esecuzione, possibilità esclusa in re ipsa, tra l’altro, nel caso in cui
il debitore precettato adempia spontaneamente senza che si proceda
all’esecuzione forzata: in tal caso il creditore procedente, per recuperare i
compensi, potrebbe solamente dare corso ad un giudizio di cognizione ordinaria.
Anche
per quanto riguarda la liquidazione
delle spese di giudizio nei procedimenti di ingiunzione, il professionista
potrà fare riferimento alle tariffe abrogate, considerata la norma transitoria
che ne consente l’applicazione sino al centoventesimo giorno dall’entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. n° 1/2012.
Trascorso
tale termine, qualora non siano ancora stati adottati i parametri ministeriali,
il professionista che ha assunto un incarico precedentemente all’entrata in
vigore del D.L. n° 1/2012, per evitare il rischio di una paralisi dei
procedimenti di liquidazione, potrebbe continuare a fare riferimento alle
abrogate tariffe.
3. Compenso del professionista.
Il
cd. Decreto liberalizzazioni al comma 4 dell’art. 9 si è occupato della
pattuizione del compenso per prestazioni professionali.
La pattuizione
del compenso deve essere effettuata al momento del conferimento dell’incarico
professionale
e, da una lettura coordinata dell’art. 9 co. 4 con quanto disposto dall’art.
2233 co. 3 c.c., tale pattuizione (solo per gli avvocati e non anche per gli
altri professionisti) deve avvenire in forma scritta, pena la nullità
dell’accordo relativo allo stesso compenso da percepire. Tale obbligo concerne
solo gli incarichi conferiti a partire dal 24 gennaio 2012.
La
misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera, che va
individuata nel decoro della professione.
Per
la determinazione del compenso si può ricorrere liberamente ad uno dei seguenti
criteri (vedi anche i contratti tipo
allegati):
a.
Compenso
basato su tariffe forensi o su parametri ministeriali;
b.
Compenso
su determinazione analitica basato sulle singole voci e attività (memorie,
studio della controversia, partecipazione ad udienze, etc.) o su fasi (ad es. fase introduttiva del giudizio, fase pre-istruttoria,
fase istruttoria e fase decisoria);
c.
Compenso
su base oraria, commisurato alle ore effettivamente impiegate per lo
svolgimento della prestazione;
d.
Compenso
forfettario, per ciascuna fase del procedimento o per parte della prestazione;
e.
Compenso
parametrato al valore del risultato conseguito (patto di quota lite) ovvero
determinato in misura percentuale sul valore della controversia;
f.
Compenso
determinato su un sistema misto (utilizzo combinato di tutti i sistemi
suindicati).
Il
professionista potrà anche fare riferimento ai parametri ministeriali che
saranno adottati con decreto ministeriale.
Il
professionista dovrà, altresì, indicare che il proprio compenso è soggetto ad
IVA, oltre al contributo previdenziale dovuto alla Cassa di previdenza.
L’onere
di indicare per le singole prestazioni tutte le voci di costo (comprensive di
spese, oneri e contributi) può ritenersi applicabile solamente ave si utilizzi
il criterio di determinazione del compenso per singole voci e attività.
Il
professionista ed il cliente, ai fini della determinazione del compenso, potrebbe far riferimento al preventivo, eventualmente richiesto, sottoscritto dal cliente (vedi “preventivo di massima” di cui al punto successivo).
Si
consiglia la previsione di una clausola
di salvaguardia, che faccia salve circostanze non previste o non
prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base
di una nuova negoziazione, considerato che per tutta l’attività giudiziale
appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono
verificare.
In caso di mancata pattuizione del compenso, non vi è la nullità
dell’intero rapporto professionale, bensì solo con la nullità dello stesso
accordo sul compenso. Pertanto il contratto d’opera è fonte di diritto a
compenso, che può essere liquidato dal Giudice, adito dall’interessato.
Quindi,
appare opportuno sottolineare che la liquidazione
giudiziale dei compensi si avrà anche nell’ipotesi in cui essi non siano
stati determinati fra le parti al momento del conferimento dell’incarico,
atteso che tale mancata pattuizione preventiva tra professionista e cliente non
configura più un’ipotesi di nullità del contratto, potendo ovviamente il
professionista, ogni qualvolta il compenso non sia stato prestabilito e in
assenza di usi, rivolgersi al Giudice per la sua liquidazione ex art. 2233 cod.
civ., sentito il parere dell’associazione professionale a cui appartiene, in
misura adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Nell’attesa
dell’emanazione dei decreti ministeriali che dovrebbero fissare i nuovi
parametri, per quanto concerne la determinazione dei compensi non convenuti tra
le parti, il Ministro della Giustizia il 2 febbraio 2012, in risposta ad una
interrogazione parlamentare, ha sostanzialmente affermato che le tariffe
abrogate dal comma 1 dell’art. 9 in realtà sopravvivono in virtù del richiamo
agli usi fatto dall’art. 2233 cod. civ., sino all’emanazione dei previsti
decreti ministeriali.
Tale
principio ha trovato compiuta applicazione, limitatamente alla liquidazione
delle spese giudiziali, al comma 3 dell’art. 9, laddove è previsto che le
tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali e,
comunque, entro e non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione.
Nei procedimenti
di rilascio di pareri di congruità, i Consigli degli Ordini degli Avvocati
dovranno fare riferimento alle tariffe se la prestazione si è svolta nella
vigenza delle stesse.
Per
quanto concerne le attività condotte successivamente all’abrogazione delle
tariffe, permanendo le funzioni di opinamento, sembra possibile che i COA
possano fare riferimenti ai parametri ministeriali.
Il
COA, inoltre, potrà fare riferimento al criterio dell’ importanza dell’opera ed
alla sua complessità, come da comma 4 dell’art. 9 e dal più generale principio
di ragionevolezza.
4. “Preventivo di massima”.
Bisogna
innanzitutto sottolineare che, per effetto dell’emendamento presentato dal
Governo e approvato dal Parlamento, l’obbligo
di presentare il preventivo in forma scritta a richiesta del cliente è stato
eliminato. Così come è stato eliminata anche la configurabilità dell’illecito
disciplinare per la violazione di tali obbligo.
Comunque
oggi viene previsto che, prima del conferimento dell’incarico, il
professionista deve rendere nota al cliente, con un preventivo di massima –
anche se non necessariamente per iscritto - la misura del compenso che deve
essere adeguata all’importanza dell’opera e deve essere pattuita indicando per
le singole tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Si tratta, tuttavia, di indicazioni
generali, sommarie, relative alle prestazioni che il professionista ipotizza di
dover svolgere successivamente al conferimento dell’incarico ed in base alle
informazioni disponibili fornite dal cliente e, pertanto, l’entità del compenso
può mutare
successivamente al mutarsi delle condizioni originariamente considerate. Sebbene la legge nulla dica sul
punto, qualora il preventivo venisse redatto in forma scritta e sottoscritto
dal cliente per accettazione, lo stesso potrebbe costituire la base per il successivo
contratto di patrocinio, potendosi fare riferimento a quell’accordo per la
determinazione della misura del compenso.
5. Altri obblighi informativi del professionista al
momento del conferimento dell’incarico.
Accanto
all’obbligo di pattuizione del compenso, il professionista è anche tenuto a
rispettare una serie di obblighi informativi. Più precisamente al
professionista, al momento del conferimento dell’incarico, sono imposti 2
ulteriori obblighi:
a.
Rendere noto al
cliente il grado di complessità dell’incarico (questioni di routine, questioni
di media difficoltà o questioni che richiedono un approfondimento maggiore) e
gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla
conclusione dello stesso (oltre ad attività necessarie quali comparse, memorie
e la partecipazione alle udienze, anche preferibilmente quelle eventuali quali
costi per consulenze tecniche di parte e d’ufficio, costi per chiamata in causa
del terzo, condanna alle spese, etc.). Si tratterà ovviamente di una
valutazione sommaria e approssimativa, non potendo il professionista prevedere
analiticamente il naturale svolgimento della prestazione. Anche se la legge non
l’impone, è preferibile che si provveda in forma scritta nel contratto di
patrocinio. Inoltre converrebbe informare tempestivamente il cliente, qualora
si superino gli oneri ipotizzabili inseriti nel contratto, per evitare
contestazioni.
b.
Indicare i dati
della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività
professionale. Essendo stato fissato l’obbligo di stipula per il professionista
della polizza professionale - dall’art. 3 comma 5 lettera c del D.L. n°
138/2011, convertito nella legge n° 148/2011 - a partire dal 13 agosto 2012, si
ritiene che, fino a tale data, il professionista debba indicare espressamente
al cliente l’eventuale assenza di una copertura assicurativa.
A
questo punto bisogna rilevare che l’avvocato, che deve comunque mettere per
iscritto l’accordo sul compenso, sarà fortemente incentivato ad assolvere a
questi obblighi informativi in un unico documento contrattuale unitamente alla
parte relativa al compenso stesso.
6. Tirocinio.
Il
comma 6 dell’art. 9 della legge di conversione ha ribadito che la durata
massima del tirocinio è di diciotto mesi. Sebbene non si chiarisca
se tale disposizione si applichi ai tirocini già in corso di svolgimento,
considerato che è mutata la stessa logica del tirocinio, che potrà essere
svolto anche durante il corso di studi universitari, se ne desume che la disposizione si applichi ai nuovi tirocini, iniziati dopo l’entrata in vigore della legge di
conversione.
Si
consente la possibilità di svolgere sei mesi di tirocinio durante il corso di studi universitari nonché
l’intero tirocinio presso pubbliche
amministrazioni al termine degli studi universitari.
Tuttavia,
la disposizione non è
immediatamente operante, attesa la
necessaria presenza di apposite convenzioni quadro tra Consigli nazionali degli
Ordini e Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ovvero con il
Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica.
Si
sottolinea, infine, che in sede di conversione, il Senato ha provveduto ad
aggiungere un ultimo periodo al comma 4, seppure in relazione ad un comma che
tratta di accordi tra professionista e cliente sulla determinazione del
compenso, riconoscendo al tirocinante un
“rimborso spese forfettariamente
concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio”. A differenza della
previsione inserita nel decreto legge n° 1 del 24 gennaio, ora abrogata, dove
era stato previsto un equo compenso, commisurato al concreto apporto del
tirocinante, viene meno la natura indennitaria e compare un accordo
forfettario, riconosciuto solamente dopo un periodo iniziale pari a sei mesi.
7.
Casse
professionali.
Come
già detto, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze - entro il termine di 120 giorni – dovrà fissare i
parametri per oneri e contribuzioni alle Casse professionali.
Come
ha confermato il Ministro del Lavoro Elsa Fornero al Ns. Presidente di Cassa
Forense Alberto Bagnoli, bisognerà utilizzare i rendimenti del patrimonio ai
fini della valutazione della sostenibilità a 50 anni. Bisognerà, in altre
parole, dimostrare un equilibrio di gestione a 50 anni fra entrate per
contributi e uscite per prestazioni.
Grazie
ad un emendamento al decreto legge mille proroghe, ci sarà tempo per dimostrare
ai Ministeri vigilanti di avere le carte in regola.
8. Class action.
L’art.
6 della legge di conversione ha individuato un nuovo ambito della tutela
attuabile attraverso la Class action del Codice del consumo, superando il
requisito dell’identità del diritto con il requisito della omogeneità.
Ha
previsto, inoltre, che l’azione tuteli non solo tali diritti omogenei, ma anche
gli interessi collettivi.
Tale
articolo ha precisato che sono tutelati non solo i consumatori di prodotti, ma
anche gli utenti di servizi.
9. Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie.
L’art. 5
della legge
n° 27 del 24 marzo 2012, ha previsto per l’accertamento delle clausole vessatorie, oltre
alla tutela giurisdizionale, una ulteriore tutela di natura amministrativa.
L’Autorità
Antitrust, sentite le Associazioni di categoria e le Camere di commercio, è
competente ad accertare, d’ufficio o su denuncia, la vessatori età delle
clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si
concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la
sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Il provvedimento che accerta la
vessatori età della clausola è diffuso anche mediante pubblicazione per
estratto su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, sul
sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni
altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare
compiutamente i consumatori, a cura e spese dell’operatore.
10. Tribunale delle imprese
Come
già anticipato, la legge di conversione ha stabilito che ogni Regione avrà un
Tribunale delle Imprese con le eccezioni di Lombardia e Sicilia, che ne avranno
due a testa, e della Valle d’Aosta che non avrà nessuno (e che farà capo a
quello di Torino).
Si
tratta di Sezioni specializzate in materia di impresa presso i Tribunali e le
Corti d’Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, con le eccezioni di
cui sopra.
Tali Sezioni
specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni (si
legga procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di
concorrenza sleale);
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c)
controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287
(si legga antitrust nazionale;
d) controversie relative alla
violazione della normativa antitrust dell'Unione europea;
e) controversie relative alle società
di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile;
f) controversie relative alle società
di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e
di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003;
g) controversie relative alle stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero;
h) controversie relative alle società
che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e
coordinamento, per le cause e i procedimenti:
1. relativi a rapporti societari ivi
compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o
l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque
promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il
liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della
revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti
illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei
confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445,
terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo
comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice
civile;
2. relativi al trasferimento delle
partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
3. in materia di patti parasociali,
anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
4. aventi ad oggetto azioni di
responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le
società che le controllano;
5. relativi a rapporti di cui
all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e
all'articolo 2545-septies del codice civile;
6. relativi a contratti pubblici di
appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia
parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle
stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti
siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice
ordinario;
i) i
procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui
sopra.
Ancora, bisogna evidenziare che il contributo
unificato è raddoppiato.
Le disposizioni suddette si applicano ai giudizi
instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione.
Allegati.
Come ho già
anticipato, allego i contratti tipo da
stipulare all’atto del conferimento dell’incarico
1. secondo tariffe o parametri
ministeriali;
2. basato su
determinazione analitica;
3. su base oraria;
4. forfettario;
5. con patto di quota lite o in misura
percentuale del valore della controversia.
Per
la determinazione del compenso potrebbe essere ancora utilizzato anche il palmario e cioè il
ragionevole premio conferito all'avvocato, in aggiunta ad un onorario
regolarmente pattuito o determinato, per il caso di vittoria o di risultato
positivamente valutabile per il cliente. Il palmario non trova alcuna specifica
disciplina se non negli usi negoziali che lo prevedono, in misura modesta, come
additivo del compenso a tariffa.
Così, ad esempio, in un contratto tipo
secondo tariffe potrebbe essere aggiunto anche il seguente patto: “In aggiunta a
quanto pattuito, si concorda un premio per ilo professionista proporzionato al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti e pari al …% della somma riconosciuta come dovuta al
cliente e posta a carico di controparte; in ogni caso le parti prendono atto
che detta pattuizione non comporta per l’avvocato alcuna promessa di
raggiungimento del risultato né trasforma l’obbligazione di mezzi del
professionista in obbligazione di risultato”.
In ogni caso, si
potrà anche concordare un compenso determinato
su un sistema misto, con un utilizzo
combinato di tutti i sistemi indicati (per esempio
sia il forfettario che l’analitico potrebbero costituire il sistema base di
compenso e si potrebbe prevedere che, in ipotesi di esito favorevole della
causa, venga riconosciuta una ulteriore percentuale, che costituirebbe
sostanzialmente un premio conferito all’Avvocato (cd. “palmario”).
Infine,
all’atto del conferimento dell’incarico, bisogna sempre ricordarsi di far
sottoscrivere al cliente l’informativa ai
sensi dell’art. 13 D.Lgs. n° 196/2003
(Codice Privacy), quella ai sensi del D.Lvo. n° 56/2004 (Normativa Antiriciclaggio), nonché quella ai sensi del D.lvo n° 28/2010 (Mediazione Obbligatoria),
come da modelli allegati.
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