TIROCINIO

IL TIROCINIO
CASO
1) D.d.l. sulla riforma dell’Ordinamento professionale.
Il Consiglio Nazionale Forense rivede, dopo 70 anni, l'accesso alla professione, ed afferma che si renderà più uniforme la valutazione dei candidati, seguiti in un percorso formativo realizzato in stretta collaborazione con le Università. Ipotizza un test informatico di preselezione come ingresso per la iscrizione al registro dei praticanti; per il tirocinio ripropone il noto biennio composto di pratica, in aggiunta ad una contestuale frequenza obbligatoria di corsi di formazione di almeno 250 ore complessive di formazione; per l’esame di stato -da sostenersi nella sede di Corte d’appello nel cui distretto il praticante ha svolto il maggior periodo di tirocinio- prevede una prova scritta ed una orale. Al momento tutto giace al senato con emendamenti di centro destra e centro sinistra che fanno dubitare della realizzazione di una imminente riforma.
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2) Il tirocinio: pars destruens.
Per assicurare un tirocinio efficace ai giovani laureati in giurisprudenza che intendono iniziare la professione di avvocato nei Tribunali, si devono prevedere delle trasformazioni profonde ed incisive e tuttavia sufficientemente semplici nella loro attuazione.
Prima di illustrare le linee nelle quali si deve svolgere il tirocinio degli avvocati, non solo aspiranti a frequentare i tribunali, ma anche di poter impiantare un proprio studio legale o di prendere parte a studi già avviati, bisogna precisare in cosa il tirocinio non può consistere.
a) Il tirocinio non può essere gestito -in esclusiva- dai consigli dell’ordine; b) le scuole di specializzazione di 24 mesi devono essere escluse per la loro scarsa produttività; c) a maggior ragione si deve negare la sovrastruttura costituita da un CNF con potestà regolamentare.
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3) Osservazioni.
La riforma dell'Ordinamento professionale è esigenza avvertita da tutti. Senza spendersi in parole difficili che descrivano il panorama, mentre a molti avvocati spetta mantenere la conquistata professione, che ha sopperito spesso alla mancanza di impresa e di lavoro in genere, ai giovani laureandi o laureati che vogliano accedere alla professione si propongono, con inversione di tendenza, il superamento di nuove barriere.
In questo contesto alcuni hanno immaginato di rendere la professione di rilievo costituzionale, al pari ed al fianco dei poteri cardine della civiltà civile. Ma questo stona con le nuove norme di accesso alla professione e, più in particolare, con il nuovo tirocinio dell'avvocato, che prepara un potenziale burocrate, legato alla inefficiente macchina, degli ordini ed universitaria italiana.
Macchina universitaria dalla quale sono nate riviste giuridiche sovvenzionate ed ispirate a nuovi contratti; ai rapporti transfrontalieri; al diritto delle comunità; all'approfondimento di danni non tipizzati che poi lo sono diventati per effetto di pronunce giurisprudenziali; trattandosi le questioni sempre e solo da un punto di vista astratto. Le stesse riviste, a ben vedere, sono l'emblema di interi comitati scientifici provenienti da dipartimenti di atenei moltiplicatisi oltre misura; così come le cattedre e i dottorati di ricerca, legati a baronie e nepotismi.
Il diritto italiano, dal canto suo, svilito dalla molteplicità di riforme a cascata, da nuovi testi unici, nuove autorità di vigilanza monitoranti privacy e concorrenza, che hanno generato una elefantiasi giuridica, riflette questo nuovo riformismo, che intende soprattutto conservare lo status quo. (cfr. artt. 40 e 41 progetti di legge 601 e congiunti su riforma OPF).
Manca l'idea di una formazione empirica, legata all'esercizio della professione nello stile antica dialettica o retorica, che pure torna nella didattica di alcuni atenei stranieri, perché esempi di insegnamento, ed esercizio scientifico-pratico, della professione di avvocato.
Soprattutto, anziché riconsiderare la necessità di snellire la preparazione dell'avvocato che sarà chiamato a conoscere e praticare nella UE una lingua diversa da quella del proprio paese di origine, e forse un diritto non scritto, se ne appesantisce lo sforzo, proponendosi la continuazione di studi universitari, notoriamente molto distanti dalla pratica forense e dall'esercizio della professione.
Il tirocinio, in estrema sintesi, è consegnato ancora alle università (cfr. art. 41 d.d.l. n. 601 e congiunti su riforma OPF) e ai consigli dell'Ordine, dimenticandosi chi sia il vero interlocutore dell'avvocato: il giudice e il mercato.
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PROPOSTA
4) Uditorato: pars costruens.
Illustrata la pars destruens, e prima di costruire il modello alternativo, viene fatto osservare che anche nelle forme incomplete in cui si è manifestata l’influenza degli Ordini e la pretesa potestà regolamentare del CNF, è serpeggiato ed oggi si è manifestato in forme sempre più decise e precise, il malcontento dei giovani avvocati.
Perché il problema del tirocinio come altri problemi della categoria riguarda soprattutto gli interessati prima ancora delle gerarchie degli ordini, del CNF e delle Università.
Il nuovo modello succintamente può essere così delineato.
Sei mesi di Uditorato presso i Tribunali e le corti d’Appello. Pochi dati possono spiegare in cosa può consistere l’Uditorato; in quanto tempo i giovani avvocati lo debbano attuare; quanto spazio può essere dato ai giovani avvocati all’interno dei tribunali. Gli avvocati italiani, lavorino a tempo pieno o a tempo parziale, o addirittura episodicamente, quando non del tutto marginalmente sono max 230.000; i giudici, all’ingrosso, sono 8.000. E’ chiaro che il rapporto non è tra l’intero corpo degli avvocati e dei giudici. In realtà si presentano annualmente per tirocinarsi presumibilmente 6.000 avvocati l’anno (dato da accertare). Degli 8.000 giudici una parte cospicua è oggi addetta in altre funzioni presso i ministeri e talvolta nella politica o in compiti speciali. Si può assumere che circa 6.000 possano far parte dell’organico monocratico o collegiale. Ogni giudice mediamente, allo stato attuale, ha 3 udienze settimanali, per un totale di 12 udienze mensili. In totale per i 6.000 giudici, si tengono mensilmente 6.000x12=72.000 udienze mensili. Supponendo che i 6.000 giudici possano dedicare solo una udienza su tre, il totale delle udienze per avvocati uditori si riduce a 72.000/3=24.000. Con 24.000 udienze si consentirebbe a 6.000 tirocinanti di essere presenti in tribunale per tutte le ore di udienza di un giudice, una volta a settimana. L’uditorato è cosa molto diversa da una generica specializzazione, da realizzarsi attraverso corsi di tipo universitari, mera ripetizione di ben più impegnativi esami, non essendo previsto un esame del tirocinante che abbia quanto meno la serietà di un esame universitario. Girando per i tribunali vediamo quanto sia insufficientemente proficua la presenza di avvocati inviati da altri avvocati, per guadagnarsi una firma di presenza in questa o quella udienza. Nel modello previsto, il tirocinante, al contrario, siede dignitosamente di fronte al giudice e se del caso gli sta affianco come puro “anglista”. Si possono prevedere firme date a un computer in entrata e in uscita per il tirocinante che indubbiamente potrà anche usufruire di qualche pausa, ma sempre sotto il paterno controllo del giudice che in qualche modo lo accudisce. Per completare non si esclude, anzi, si vuole confermare che l’aspirante tirocinante continui a svolgere il compito complementare di presenziare in altro giorno o in altri giorni in udienze per conto di un avvocato Dominus. Infine al termine del tirocinio ci sarà senz’altro anche una prova orale presso i Consigli riuniti in apposite commissioni.
Questo modello è armonico a differenza del precedente e non si affida unicamente a una supervisione astratta dei consigli degli avvocati, del CNF, delle università, ma invece li utilizza a valle di un tirocinio effettivamente compiuto soprattutto vivendo se non altro per un giorno a settimana, e per sei mesi, la vita del tribunale, cominciando a comprendere dove si decide secondo legge.
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5) Deliberati di ANF.
Anf deliberato come deliberato al consiglio nazionale del 26-27 settembre, difende la possibilità per il tirocinante di svolgere l'attività in nome proprio, e mantenere per lo stesso, le incompatibilità previste per l'avvocato. Respinge l'idea che possa rendersi obbligatoria la frequenza di scuole di specializzazione di provenienza universitaria.
Propone inoltre per il tirocinante un periodo di tirocinio del massimo di 18 mesi da potersi svolgere già durante la preparazione universitaria, in ogni caso suddividendo i 18 mesi in: 1) uditorato semestrale presso le magistrature di primo e secondo grado; 2) un semestre presso uno studio legale italiano o straniero; 3) ed un semestre per discutere un caso pratico dinanzi alle autorità giudiziarie o quelle “delegate” ai consigli dell'ordine.
ARTICOLO
TITOLO II
IL TIROCINIO PROFESSIONALE
Art. 40
(Contenuti e modalità di svolgimento)
1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato PER FARGLI conseguire le capacità OCCORRENTI per 1'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, NEL RISPETTO DELL’ETICA E DELLA DEONTOLOGIA.
2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di una prova (40.2) di ingresso, da svolgersi periodicamente (40.3 testo 2) con modalità informatiche presso ciascun consiglio dell'ordine, (40.4) tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui princìpi generali degli ordinamenti e sugli (40.5) istituti giuridici fondamentali. La prova d'ingresso si svolge almeno ogni quattro mesi. (40.3 testo 2) (La prova abrogata)
3. La prova (40.2) di ingresso è disciplinata da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso sostenere la prova (40.2) di ingresso presso il consiglio dell'ordine del tribunale nel cui circondario ha la residenza (40.6). Ai fini dell'espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso ciascuna sede di circondario, (40.6) apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari. (La prova abrogata)
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 15.
5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, (40.200) con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, ANCHE il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato NEGLI articoli 16 e 17.
6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi DICIOTTO MESI; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
7. Il tirocinio può essere svolto:
a) presso un avvocato, CHE ABBIA UNA anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi (40.11 testo 2);
c) per non più di sei mesi, in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, CHE ABBIANO UN titolo equivalente a quello di avvocato, E CHE SIANO abilitati all'esercizio della professione.
8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione per più di tre (40.12) praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine E previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale IN NOME PROPRIO solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (40.20) rientravano nella competenza del Pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, A condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall’iscrizione. (40.19)
11 . Il CNF disciplina con regolamento:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;
b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea. (Potestà regolamentare abrogata)
12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine VALUTATI I MOTIVI CHE LO GIUSTIFICANO autorizza il trasferimento, E rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti COMPIUTO REGOLARMENTE.
Art. 40-bis.
(Norme disciplinari per i praticanti)
1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine.(40.0.1 testo 2)
Art. 41 (DA ABROGARE)
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Il CNF disciplina con regolamento di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c):
a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione d i cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.
Art.41-bis
(Frequenza di uffici giudiziari)
1. L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF (41.0.1 testo 2)
ART 41 – TER
(TIROCINIO IN FORMA DI UDITORATO)
1. IL TIROCINANTE EFFETTUA, PER UN PERIODO DI SEI MESI, L’UDITORATO PRESSO L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, NEI TRIBUNALI E NELLE CORTI DI APPELLO, CIVILI E PENALI, DEL DISTRETTO PRESSO IL QUALE È ISCRITTO NEL REGISTRO PRATICANTI.
2. IL NUMERO DI UDIENZE ALLE QUALI PARTECIPA IL TIROCINANTE NON PUÒ ESSERE INFERIORE A 50, PER UNA FREQUENZA DEI TRIBUNALI ALMENO DI DUE VOLTE A SETTIMANA. I CONSIGLI DELL’ORDINE UNITAMENTE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, CURANO IL REGISTRO DELLE PRESENZE E LE FIRME IN ENTRATA ED USCITA PER L’ESERCIZIO DELL’UDITORATO.
3. CONTEMPORANEAMENTE, SEMPRE CHE RISULTI UN PERIODO COMPLESSIVO NON INFERIORE A SEI MESI DI PRATICA PRESSO UNO STUDIO LEGALE, IL TIROCINANTE PUÒ CONTINUARE A SVOLGERE LA PRATICA PRESSO UN AVVOCATO, PRESENZIANDO IN UDIENZA PER CONTO DELLO STESSO.
4. AL TERMINE DEL TIROCINIO SVOLTO PRESSO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NEL TERMINE DI SEI MESI, ED ALTRETTANTI SVOLTI PRESSO IL DOMINUS PRESCELTO, IL TIROCINANTE DISCUTERÀ UN CASO IN FORMA SCRITTA E ORALE PRESSO APPOSITE COMMISSIONI PRESIEDUTE DA UN MAGISTRATO E DUE AVVOCATI, O DA TRE AVVOCATI, MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE O DALLO STESSO DELEGATI.
Art. 42
(Certificato di compiuto tirocinio)
1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, FATTO salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio PER CONSEGUIRE un nuovo certificato di compiuta pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato abbia consegnato l'elaborato della prova scritta.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, IL REGISTRO di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto IL PERIODO PIÙ LUNGO di tirocinio; nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per periodi DI UGUALE LUNGHEZZA sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame SI DETERMINA in base al luogo di svolgimento del periodo di tirocinio EFFETTUATO PER PRIMO.
30.11.2009
Maria Giovanna Villari

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